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Il cane abbaia, nemmeno il sindaco può zittirlo: lo dice il TAR di Lecce

by Redazione
23 Agosto 2017 16:09
in Attualità
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Can che abbaia non morde. Né tampoco gli si può intimare di chiudere la bocca. A dirlo, adesso, sono anche i giudici. Di fatti, è nulla l’ordinanza con cui il Sindaco suggerisce al concittadino di provvedere, con immediatezza, allo spostamento dei cani di sua proprietà, in modo da impedire loro l’accesso nell’area a ridosso dell’abitazione del vicino. E, oltre a ciò, di installare, al confine con la proprietà di quest’ultima, una barriera idonea ad attutire la rumorosità procurata dall’abbaiare dei suddetti animali entro dieci giorni.

A stabilirlo è il TAR di Lecce che – con sentenza n. 2684 pubblicata il 10 settembre 2015 – ha ritenuto fondata la censura con la quale il ricorrente, proprietario del cane, lamentava l’illegittima utilizzazione del potere straordinario di ordinanza contingibile ed urgente da parte del sindaco del Comune di Leverano. Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, commenta lo definisce come un provvedimento “che pone seri limiti ai sindaci sceriffi”.

“Il potere di urgenza – si legge nella decisione del tribunale amministrativo – può essere esercitato solo per affrontare situazioni di carattere eccezionale e imprevisto, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali non sia possibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall'ordinamento giuridico e unicamente in presenza di un preventivo accertamento della situazione, fondato su prove concrete e non su mere presunzioni: tali presupposti non ricorrono, dunque, laddove il Sindaco possa fronteggiare la situazione con rimedi di carattere corrente nell’esercizio ordinario dei suoi poteri, ovvero la situazione possa essere prevenuta con i normali strumenti apprestati dall'ordinamento”.
Nella fattispecie, rileva la corte,  l’ordinanza impugnata è stata adottata sul presupposto della presenza di due cani all’interno di una proprietà privata a cagione del loro abbaiare nelle vicinanze di una proprietà privata “quando gli stessi si rendevano conto della presenza di estranei”.

Il provvedimento, dunque, “non è stata adottata al fine di tutelare la salute e incolumità pubblica, bensì il disturbo di un vicino, peraltro accertato solo ove si verifichi la presenza di estranei, e quindi una circostanza non rientrante nella eccezionalità e imprevedibilità (dato che è piuttosto normale che i cani abbaino in presenza di estranei) ben superabile con altri rimedi apprestati dall’ordinamento”.

Tags: amici-animali
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