La condanna penale per assenteismo non comporta in automatico il licenziamento del dipendente pubblico. A stabilirlo è stata la sezione Lavoro del Tribunale di Lecce con la sentenza n. 4753/2026 (pubblicata il 29 settembre 2026, giudice Luca Notarangelo), che ha annullato il provvedimento espulsivo emesso dal Comune di Lecce nei confronti di un proprio dipendente, rideterminando la sanzione e ordinandone l’immediata reintegrazione nel posto di lavoro.
Dalle accuse di assenteismo alla sproporzione della sanzione
Il caso trae origine dalle indagini del 2018 relative alle condotte del 2016 sul fenomeno noto alle cronache come quello dei cosidetti “furbetti del cartellino”. Il dipendente era finito al centro di un’inchiesta per essersi allontanato dal posto di lavoro in orario di servizio senza timbrare la scheda magnetica in uscita.
Tuttavia, l’esito del procedimento penale e la successiva valutazione del giudice del lavoro hanno ridimensionato il quadro: se per alcuni allontanamenti le giustificazioni non sono state ritenute sufficienti, per diverse altre occasioni è emerso che gli spostamenti erano legati a ragioni di servizio. Ad attenuare la posizione del lavoratore vi è anche la sua condizione di particolare fragilità socio-sanitaria (il dipendente è affetto da sordomutismo grave), elemento che già in sede cautelare penale aveva spinto il GIP a revocare in brevissimo tempo la misura interdittiva, rilevando come l’impiegato eseguisse spesso disposizioni impartite dai propri superiori.
Il principio di diritto: no agli automatismi sanzionatori
Nel merito della decisione, il Giudice del Lavoro ha ricordato che, anche a fronte di condotte tipizzate dal codice del pubblico impiego, non esiste alcun automatismo sanzionatorio. Il datore di lavoro e il giudice devono sempre svolgere un giudizio di proporzionalità ed effettiva adeguatezza tra l’infrazione commessa e la sanzione irrogata, ai sensi dell’art. 2106 del Codice Civile.
Nel caso di specie, l’ipotesi secondo cui il rapporto fiduciario tra il Comune e il dipendente si fosse incrinato in modo irreparabile è crollata dinanzi ai fatti e alle tempistiche della vicenda:
- I tempi della vicenda: tra i fatti (2016), la loro contestazione (2018) e la notifica del licenziamento (2024/2025) è trascorso un notevole lasso di tempo.
- Mancanza di sospensione cautelare: negli anni successivi all’avvio delle indagini, l’Amministrazione comunale non ha adottato alcuna misura di sospensione cautelare nei confronti del lavoratore, lasciandolo regolarmente nello svolgimento delle sue mansioni.
- Valutazioni impeccabili: nel quinquennio successivo (2019-2023), le schede di valutazione della performance lavorativa del dipendente sono risultate eccellenti, con giudizi da “buono” a “ottimo” e punteggi di merito elevati.
«Il notevole lasso di tempo trascorso tra la data di commissione dei fatti (2016), la loro scoperta (2018) e il licenziamento del ricorrente (2024) impone di dare rilevanza, ai fini del giudizio di proporzionalità ex art. 2106 c.c., anche alla condotta tenuta successivamente dal lavoratore», si legge nel testo della sentenza.
La decisione: reintegra, risarcimento e sanzione conservativa
Il Tribunale ha quindi ritenuto il licenziamento una misura eccessiva e sproporzionata. Accogliendo le tesi difensive sostenute dall’avvocato Fernando Caracuta, il Giudice ha:
- Annullato il licenziamento per difetto di proporzionalità.
- Rideterminato la sanzione nella minore misura della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per la durata di tre mesi.
- Ordinato al Comune di Lecce la reintegrazione del dipendente nel proprio posto di lavoro.
- Condannato l’Ente locale al pagamento di un’indennità risarcitoria (fino a un massimo di 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto), oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e alla quota delle spese legali.
Una pronuncia significativa che riafferma il valore fondamentale della proporzionalità delle sanzioni nel rapporto di lavoro pubblico, trasformando una vicenda bollata superficialmente come “assenteismo” nel riconoscimento di una sanzione spropositata ai danni di un lavoratore fragile.





