Il TAR Lecce, sezione Seconda, ha accolto le istanze cautelari presentate da tre centri diurni per non autosufficienti e disabili: Regina della Pace Società Cooperativa Sociale, Sorgente S.r.l. ed Eneadue S.r.l.. Le strutture si erano rifiutate di accettare la tariffa di 14,50 euro al giorno per paziente per il servizio di trasporto, imposta dalla ASL Lecce.
Un importo che le cooperative e società avevano definito insostenibile e che il Tribunale Amministrativo Regionale ha ora ritenuto non sufficientemente giustificato sul piano istruttorio.
Tutto nasce dalla nota dell’ASL Lecce del 13 maggio 2026, con cui l’Azienda sanitaria aveva comunicato il corrispettivo fisso pro die. I centri che hanno fatto ricorso, affidandosi all’Avv. Paolo Gaballo, hanno impugnato la decisione sostenendo che tale cifra non coprisse neppure i costi fissi del servizio e che fosse stata fissata senza una reale verifica dei prezzi di mercato.

Le motivazioni delle ordinanze: costi non in linea con il mercato
Accogliendo le tesi difensive dell’Avv. Gaballo con tre distinte ordinanze, il TAR ha rilevato come i centri diurni abbiano offerto un “principio di prova circa l’incongruità dei costi del servizio di trasporto individuati dall’Azienda Sanitaria”, mentre mancava da parte della ASL qualsiasi riscontro su una preventiva ricognizione delle tariffe di mercato. Il giudice amministrativo ha inoltre chiarito che l’eventuale adesione di altre strutture alla proposta non vale a sanare questo deficit istruttorio.
Decisiva è stata la documentazione prodotta dalla difesa con atti ufficiali e indagini svolte da altre Aziende sanitarie pugliesi:
- ASL Bari: a seguito di un’indagine di mercato del 2025, ha accertato un costo giornaliero di 29,14 euro per paziente (IVA esclusa), quasi il doppio rispetto a Lecce.
- Prefettura di Foggia (Commissario ad acta): ha fissato la tariffa a 22,72 euro oltre IVA.
- ASL BAT: ha accertato un costo di 25,00 euro ad utente.
Obbligo di nuova istruttoria entro 30 giorni e tutela dei pazienti
Il passaggio particolarmente rilevante delle ordinanze ordina alla ASL Lecce di svolgere un’adeguata istruttoria per accertare il costo reale del servizio di trasporto, verificando i prezzi praticati sul mercato da soggetti terzi per servizi analoghi. Il TAR ha stabilito che tale verifica non è facoltativa ma un vero e proprio obbligo da adempiere entro 30 giorni.
Trattando infine l’aspetto più urgente relativo alla continuità dell’assistenza per i pazienti, il TAR ha evidenziato che il rischio di interruzione del trasporto — servizio funzionale alla tutela del diritto alla salute garantito dall’art. 32 della Costituzione — integra il periculum in mora che giustifica la misura cautelare.





