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Ecco perché Antonio Zacheo ha ucciso l’imprenditore di Martano, Massimo Bianco. Le motivazioni della sentenza…

by Angelo Centonze
1 Agosto 2017 12:31
in Cronaca
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"L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi non siano gravi, precisi e concordanti". Questo concetto che si richiama all'articolo 192 comma 2 del c.p. costituisce, in qualche modo, il presupposto della sentenza con cui i giudici hanno ritenuto Antonio Zacheo, colpevole dell'omicidio volontario di Massimo Bianco, condannandolo a 30 anni di reclusione.
 
Le 30 pagine di motivazioni, depositate nei giorni scorsi dall'"estensore" Pasquale Sansonetti, chiariscono così la decisione della Corte di Assise, presieduta dal dr. Roberto Tanisi, a seguito del processo celebratosi con il rito abbreviato condizionato (che, come è noto, consente di ottenere lo sconto di un terzo della pena).
 
Dunque, il 29enne originario di Maglie ma residente a Martano Antonio Zacheo, difeso dagli avvocati Enrico Grosso del Foro di Torino e Salvatore Maggio di quello di Taranto (l’uomo era inizialmente difeso dall'avvocato Angelo Pallara, prematuramente scomparso), sarebbe stato l'autore materiale dell'esecuzione premeditata ai danni dell'imprenditore edile di Martano, Massimo Bianco.
 
I familiari della vittima si erano costituiti parte civile, con gli avvocati Giancarlo Dei Lazzaretti e Cosimo Rampino.
 
Ricordiamo che il corpo semi-carbonizzato di Massimo Bianco fu ritrovato, il 29 giugno di due anni fa, in una località di campagna tra Martano e Carpignano Salentino.
 
Il giudice Sansonetti, punta il dito anzitutto sull'inattendibilità delle dichiarazioni di Zacheo. «La fallace ricostruzione degli ultimi minuti di vita del Bianco, per come proposta dall'imputato, è smontata sia dai dati oggettivi sopra richiamati (tracce ematiche e da sparo nell'auto, tabulati e riferimenti orari) che dalla solerzia e dall'acume del brigadiere……… che ha potuto appurare ciò che avveniva nell'auto e soprattutto smentire quanto detto dagli imputati in ordine alla presenza di un'auto sulla carreggiata, i cui occupanti avrebbero avuto un appuntamento con Bianco… »
 
 
Successivamente, il giudice si sofferma sui motivi che avrebbero spinto Zacheo a compiere, seppur in concorso con l'altro imputato Antonio Gabrieli, l'efferato delitto.
 
«Nello specifico, invece, sugli elementi gravemente indiziari a carico dell'imputato si innesta anche la sussistenza di un movente che è da ricercare sicuramente nelle relazioni personali tra la vittima e l'imputato Zacheo…, ma soprattuto è da evidenziare, anche secondo quanto riferisce Gabrieli, che nell'ultimo periodo Zacheo era vessato dal Bianco non solo sotto il profilo strettamente economico, per la gestione societaria e degli impegni finanziari della stessa, ma anche nella vita privata. In particolare, si evidenzia la forte posizione debitoria e il sempre maggiore coinvolgimento personale dello Zacheo nella gestione dell'azienda con esborsi di denaro proprio, sottoscrizione di cambiali ecc. …..Ed allora le frasi riportate dal Gabrieli come sfoghi del coimputato quando veniva vessato da Bianco –prima o poi lo faccio fuori -appaiono tristemente preconizzare l'efferato gesto posto in essere da Zacheo con la complicità di Gabrieli».
 
Infine il dr. Sansonetti si sofferma sulle aggravanti contestate a Zacheo, anzitutto quella della premeditazione. «In primis, il riferimento è ad alcune situazioni che si sono sviluppate favorevolmente (rispetto all'idea criminosa) nella mattinata, tanto da rendere attuabile l'originario disegno. Tutti questi elementi incontrovertibilmente accertati inducono a ritenere che l'ideazione del crimine, consumato il 28 giugno, sia avvenuto nel periodo precedente…ed il progetto è stato realizzato solo quel giorno quando la situazione oggettiva ha reso favorevole la relativa attuazione».
 
Invece, secondo il giudice non sussiste l'altra aggravante contestata dal procuratore aggiunto Antonio De Donno, dei futili motivi. «Nel caso di specie …..l'imputato ha maturato l'idea vendicativa col tempo, tanto da programmarne in dettaglio le modalità esecutive, lasciando ipotizzare che alla complessiva condotta della vittima, percepita come vessatoria, si attribuiva una particolare rilevanza rispetto alla propria esistenza».

Tags: omicidi
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