Il 18 novembre la discussione al Tar della sospensiva sull’Ordinanza di Emiliano di chiusura delle scuole

I giudici hanno già accordato la sospensione. Il Governatore, pur dando esecuzione al decreto, continua a sostenere la legittimità del suo provvedimento.

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Su richiesta della difesa della Regione Puglia è stata anticipata al 18 novembre l’udienza camerale del Tar Bari per la decisione della sospensiva richiesta da alcuni genitori, rappresentati dall’Avv. Pietro Quinto e dal Codacons difeso dall’Avv. Luisa Carpentieri, avverso l’ordinanza del Presidente Emiliano del 27 ottobre di chiusura della didattica in presenza nelle scuole del I ciclo di istruzione (elementari sino alla terza media).

Com’è noto il i giudici amministrativi del capoluogo di regione con decreto monocratico ampiamente motivato del Presidente della III Sez. Ciliberti hanno già accordato la sospensione. Nella Camera di Consiglio del 18 novembre si discuterà della conferma della tutela cautelare.

Il Presidente Emiliano, pur dando esecuzione al decreto del Tribunale Amministrativo Regionale, con un’altra ordinanza che consente la didattica in presenza, salva differente richiesta caso per caso dei genitori, continua a sostenere la legittimità dell’ordinanza sospesa. Da qui la richiesta di anticipazione di udienza.

Occorre ricordare che sia l’Avv. Quinto che l’Avv. Carpentieri a fondamento del proprio ricorso hanno, tra l’altro, sostenuto l’assurdità sotto il profilo logico e giuridico di una ordinanza più restrittiva di quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre scorso che consente la didattica in presenza anche nelle zone classificate al massimo rischio (zone rosse). Tale argomento si legge nel decreto di Ciliberti in aggiunta alla materiale impossibilità di assicurare a tutti gli alunni un servizio didattico adeguato a mezzo servizi telematici, rappresenta il motivo fondamentale per la concessione della tutela cautelare. Tutto ciò – hanno sottolineato gli avvocati difensori – proprio anche per la responsabilità della Regione Puglia circa il mancato approntamento delle funzioni organizzative a supporto dell’attività scolastica.

“Non può essere invocata – ha sottolineato in particolare Quinto – una pretesa incidenza dei dati pandemici per la didattica in presenza nella provincia di Bari, sia perché, se fosse vero, il sindaco di Bari dovrebbe adottare una ordinanza contingibile e urgente di natura sanitaria e non certo il Governatore della Regione Puglia, sia perché, come scritto in ricorso, i dati di Bari non possono essere utilizzati per la provincia di Lecce, che ha un diverso andamento”.