SGM, per il Tar legittima l’interdittiva antimafia ‘a cascata’. Si valuta l’appello

L’interdittiva era stata motivata in relazione alla presenza in SGM della società IGECO, a suo volta attinta da un provvedimento di interdittiva antimafia a Roma e ritenuto legittimo dal TAR del Lazio.

Il TAR Lecce, con sentenza pubblicata questa mattina, ha confermato la legittimità dell’interdittiva antimafia emessa dal Prefetto di Lecce nel maggio scorso a carico della società SGM.

L’interdittiva era stata motivata in relazione alla presenza nella compagine della SGM della società IGECO, a suo volta attinta da un provvedimento di interdittiva antimafia, emesso dalla Prefettura di Roma e ritenuto legittimo dal TAR del Lazio.

Nel provvedimento riguardante la SGM si evidenziava la circostanza che amministratore delegato della società era Ilaria Ricchiuto, rappresentante della IGECO e che in ogni caso l’attività della SGM sarebbe stata condizionata dalla presenza “ingombrante” della IGECO, ritenuta dominus di fatto per la specifica competenza tecnica nel settore del servizio di trasporto pubblico e di gestione della sosta tariffaria.

Nel ricorso proposto dalla SGM, a mezzo dell’Avv. Pietro Quinto, era stata evidenziata l’erroneità della circostanza riguardante la posizione di A.D. Ilaria Ricchiuto, che aveva rassegnato le dimissioni anteriormente alla emanazione del provvedimento di interdittiva.

Il socio minoritario IGECO aveva altresì conferito una delega irrevocabile al socio di maggioranza Comune di Lecce per l’esercizio di tutti i diritti in seno all’assemblea dei soci. In pratica – ha sostenuto la difesa della SGM – la IGECO non solo non aveva nessuna funzione nel consiglio di amministrazione, ma non poteva neppure incidere sulla potestà deliberativa dell’assemblea della società.

“A ciò doveva aggiungersi – ha evidenziato l’Avv. Quinto nel corso della discussione innanzi al TAR – la natura particolarmente qualificata dell’ente Comune di Lecce, quale socio di maggioranza e la incontestata professionalità degli amministratori della SGM, nominati dallo stesso Comune. Tutto ciò escludeva ogni pericolo di infiltrazioni mafiose nella gestione societaria, in alcun modo dimostrata con riferimento a specifiche situazioni.

Il TAR ha invece ritenuto indimostrata l’impossibilità del socio IGECO di determinare gli indirizzi e le scelte della società SGM, e, richiamando un precedente giurisprudenziale del Consiglio di Stato, ha affermato che solo un’effettiva cessione delle quote azionarie IGECO avrebbe potuto costituire una reale cesura tra la vecchia e la nuova gestione in grado di sovvertire il giudizio di influenza mafiosa a carico dell’impresa”.

In pratica, è prevalso, nel giudizio del TAR, il principio giurisprudenziale, secondo cui ai fini dell’adozione di un’interdittiva antimafia, anche nella ipotesi della c.d. interdittiva a cascata, come nella fattispecie della SGM, investita solo indirettamente da una presunzione derivante  dalla posizione di un socio della compagine, è sufficiente l’indicazione di elementi induttivi, rilevatori di concrete connessioni o possibili collegamenti con le organizzazioni malavitose, ma non è necessario una dimostrazione probatoria fondata su fatti e vicende specifici.

“Nel giudizio ha indubbiamente pesato la recente sentenza del TAR Lazio che ha affermato la capacità della IGECO di agire in molteplici settori commerciali ed imprenditoriali, anche attraverso amministrazioni di comodo. Sicchè la sola presenza di tale società nella compagine della SGM lasciava presumere una influenza determinante nella vita della società”, prosegue l’Avv. Quinto.

Ed infatti nella motivazione della sentenza si legge testualmente “tale circostanza comporta l’impossibilità di escludere, secondo un criterio di prevenzione e di anticipazione della soglia di punibilità, un possibile – sia pur in termini futuristici e di normale “profilassi” – “contagio” nei confronti della società a partecipazione pubblica”.

Dovrà ora valutarsi la possibilità concreta di un ricorso in appello anche in considerazione della circostanza che la SGM, come società a partecipazione pubblica del Comune di Lecce, cesserà di operare il 31 dicembre del 2020.