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Mutui, ecco quando la banca perde il diritto a chiedervi gli interessi

by Redazione
19 Ottobre 2017 18:39
in Economia
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Mutui che hanno un tasso di mora usuraio

Banca, se nel mutuo anche il solo interesse di mora è usuraio non hai diritto ad alcun interesse! Così l’ordinanza n. 23192/17 del 4 ottobre 2017 della Cassazione

In materia di mutui che hanno un tasso di mora usuraio vi sono due orientamenti, in stridente contrasto tra loro.

  1. Secondo un primo orientamento, senz’altro filo-bancario, al fine del superamento del tasso soglia, si deve valutare l’eventuale usurarietà originaria del tasso di mora e, nel caso di affermata nullità degli interessi usurari moratori, questa nullità non potrebbe colpire gli interessi corrispettivi i quali non superino il tasso soglia. A volte si legge che poiché hanno una funzione penale, gli interessi di mora ben potrebbero essere convenuti in misura usuraria.
  2. Secondo un altro orientamento, appena riaffermato dalla Cassazione, con ordinanza del 4 ottobre 2017, più attento alla tutela dei Diritti del contraente più debole e, a mio avviso, più coerente con il dettato normativo che deve essere applicato nella aule di Giustizia, qualora vi sia anche il solo interesse di mora usuraio, la banca perde il diritto ad incassare ogni tipo interesse, oltre a quello di mora anche quello c.d. corrispettivo ed il mutuo andrà integralmente ricalcolato con esclusione di ogni interesse.

Tale dicotomia giurisprudenziale non è fine a se stessa, poiché quotidianamente in Tribunale le banche vendono immobili dei propri clienti per il presunto inadempimento delle rate del mutuo.

Infatti, spesso non vi è alcun inadempimento da parte del mutuatario. La rata del mutuo è composta per una parte da sorte capitale e per una parte da interessi. Se l’interesse è usuraio (anche solo quello di mora, secondo l’autorevolissima ordinanza in commento) la sanzione in danno della banca è la perdita di ogni interesse, quindi le rate del mutuo dovranno essere ricalcolate e dovranno essere costituite dalla sola sorte capitale.

In tale ipotesi, quando la banca agirà esecutivamente in danno del mutuatario, quest’ultimo non sarà affatto inadempiente nei confronti della banca ma spesso si troverà a credito, poiché avrà maturato il proprio diritto a vedersi riaccreditati gli interessi illegittimamente corrisposti alla banca, quale quota parte della rata illegittimamente pagata, perché derivante da usura.

Avv. Daniele Imbò ADUSBEF

Tags: consigli-legali
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