I Presidenti degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Puglia, aderenti al Coordinamento regionale, esprimono pieno e convinto sostegno alla posizione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) in merito al disegno di legge annuale sulla Concorrenza.
La norma inserita nel Ddl intende infatti estendere ai Consulenti del lavoro la facoltà di depositare i bilanci d’esercizio presso il Registro delle imprese e di attestarne la conformità agli originali conservati in società.
La responsabilità della pubblicità legale
Attualmente, l’articolo 31, commi 2-quater e 2-quinquies, della legge n. 340/2000 attribuisce questa specifica funzione in via esclusiva agli iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Come ricordato dal Coordinamento regionale, questo adempimento non si riduce alla semplice trasmissione telematica di un file. Il professionista incaricato opera nell’ambito della pubblicità legale dell’impresa e dichiara, sotto la propria responsabilità civile e penale, la perfetta conformità dei documenti trasmessi.
Competenze e percorsi formativi a confronto
La scelta del legislatore di affidare tale compito ai Commercialisti risponde alla specifica competenza riconosciuta dall’ordinamento nelle materie economico-aziendali, societarie e contabili. Il percorso d’accesso alla professione prevede formazione universitaria specialistica in ambito economico; tirocinio pratico mirato ed esame di Stato abilitante incentrato su contabilità e bilancio.
Diverso è il perimetro dei Consulenti del lavoro, il cui profilo storico e normativo si focalizza sul diritto del lavoro, sulla previdenza e sull’amministrazione del personale. Inoltre, la legge n. 12/1979 ha consentito l’iscrizione all’Albo dei Consulenti del lavoro anche attraverso percorsi formativi differenti e in deroga ai requisiti di titolo di studio propri dell’area economico-aziendale.
«La questione non riguarda la dignità di una professione rispetto a un’altra, ma un principio di chiarezza dell’ordinamento: le funzioni professionali devono essere coerenti con le competenze che lo Stato richiede, verifica e mantiene attraverso formazione, esame di Stato e aggiornamento professionale. Il bilancio è il principale documento di informazione economico-finanziaria dell’impresa verso soci, creditori, banche, PA e mercato. Il suo deposito non può essere considerato un’attività indistinta e fungibile», affermano i presidenti degli ordini del coordinamento regionale Puglia
Il terzo tentativo di modifica e i precedenti ministeriali
Quella inserita nel Ddl Concorrenza rappresenta ormai la terza iniziativa legislativa in materia:
- Luglio 2022: primo tentativo di modifica, poi arrestatosi;
- Novembre 2023: secondo emendamento respinto;
- Provvedimento attuale: nuova riproposta del testo.
In occasione dei precedenti passaggi istituzionali, lo stesso Ministero della Giustizia aveva espresso valutazioni negative sull’estensione della norma, ribadendo la necessità di mantenere inalterata la riserva di competenza a tutela della certezza del diritto e del mercato





