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Interessi usurari? La clausola è nulla. Parla la recente giurisprudenza a tutela dei consumatori

by Redazione
15 Settembre 2017 13:36
in Economia
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Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. Così l’art. 1815 comma 2 del nostro codice civile.

Altra norma detta dal nostro Legislatore in materia è l’art. 644 c.p. che non si limita a punire soltanto chi si fa dare una contropartita usuraria, ma estende la sanzione anche alla mera pattuizione di tale corrispettivo. Insomma, la Legge italiana non consente in alcun modo che chi inserisce in un contratto stipulato tra le parti interessi a usura, di farla franca.

Tale normativa viene quotidianamente interpretata ed applicata nelle aule dei Tribunali, ma, in ambito nazionale, tale interpretazione può dirsi tutt’altro che univoca, con effetti a volte devastanti in danno degli utenti bancari che si trovano a subire il pignoramento della propria casa in virtù di illegittimi costi, proprio perché usurai.

Oggi mi preme segnalare una interpretazione giurisprudenziale netta, conforme alla Corte di Cassazione maggioritaria sebbene, come detto, non pacifica, affermatasi a luglio scorso, molto attenta alla difesa dei diritti dei consumatori, in specie degli utenti bancari che hanno contratto i mutui fondiari.

Secondo il Tribunale di Como, la mera pattuizione di un interesse usuraio, ancorché con riferimento al solo tasso di mora e sebbene l’utente bancario (mutuatario) non sia mai stato moroso e quindi senza che concretamente tale interesse moratorio / usuraio sia stato effettivamente applicato dalla banca, implica la sanzione della nullità ex art. 1815 comma 2 c.c. In sostanza, non rileva che lo stesso mutuatario non abbia mai subito, nel corso del rapporto, l’applicazione degli interessi di mora.

Il Giudice Lariano, applicando la normativa (imperativa) di cui agli artt. 644 c.p. e 1815, comma 2, c.c. ha concluso convertendo forzosamente il mutuo da oneroso a gratuito.

L’utente restituirà alla banca la sola sorte capitale, senza alcuna ulteriore somma stabilita come interesse, nemmeno l’interesse c.d. corrispettivo. Così, Tribunale Como, 13/07/2017, n. 1088.

Si auspica, ovviamente, una sempre più diffusa applicazione di questa interpretazione nei Tribunali, perché conforme alla ratio della normativa di settore che tende a proteggere il contraente più debole.
  
avv. Daniele Imbò di ADUSBEF

Tags: tutela-dei-consumatori
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