Il TAR Lecce ha confermato in modo definitivo la legittimità della vittoria elettorale del Sindaco di Presicce-Acquarica Giacomo Palese. Con la sentenza appena pubblicata, il Giudice Amministrativo ha dichiarato irricevibile per tardività, e comunque infondato nel merito, il ricorso promosso dai consiglieri di opposizione, tra i quali figura anche l’ex Sindaco Paolo Rizzo.
La vertenza riguardava l’esito delle consultazioni amministrative dello scorso 24 e 25 maggio, che avevano sancito la vittoria della lista “Progetto Comune” guidata da Palese.
Le contestazioni dell’opposizione e la difesa in giudizio
I ricorrenti contestavano le operazioni elettorali condotte in alcune sezioni e chiedevano la ripetizione del voto nella sezione n. 6, con la conseguente rettifica dei risultati e una nuova proclamazione degli eletti.
Il Sindaco Giacomo Palese e i consiglieri di maggioranza si sono costituiti in giudizio affiancati dagli Avvocati Pietro Quinto e Luigi Quinto, mentre il Comune di Presicce-Acquarica è stato difeso dall’Avv. Alberto Pepe.
I legali hanno eccepito in via preliminare la tardività del ricorso, sottolineando come il termine decadenziale fosse ampiamente decorso a far data dalla proclamazione ufficiale. Nel merito, la difesa ha evidenziato la piena regolarità e linearità delle operazioni elettorali, ampiamente dimostrata dai verbali sezionali.
La decisione del TAR Lecce: perentorietà dei termini e certezza del voto
Il Collegio giudicante (Presidente Dott. Antonio Pasca, Estensore Dott.ssa Daniela Rossi) ha accolto integralmente l’eccezione di tardività. La sentenza stabilisce che il termine di 30 giorni previsto dal Codice del processo amministrativo per l’impugnazione dei risultati elettorali decorre tassativamente dalla proclamazione degli eletti (avvenuta il 25 maggio), senza alcuna possibilità di differimento.
La pronuncia del Giudice Amministrativo sancisce un principio di carattere generale: la perentorietà del termine non può subire deroghe, poiché occorre bilanciare il diritto di azione (art. 24 Cost.) con il principio di certezza dei rapporti di diritto pubblico che si costituiscono con la proclamazione. Non hanno dunque rilevato, ai fini dello spostamento dei termini la successiva pubblicazione dei risultati; l’istanza di accesso agli atti presentata dai ricorrenti e la contestata assenza dei rappresentanti di seggio all’Adunanza dei Presidenti.
Oltre ai profili di rito, il TAR Lecce ha accolto le eccezioni di merito sollevate dagli Avvocati Pietro e Luigi Quinto, confermando che le censure mosse dall’opposizione sono destituite di fondamento alla luce dei documenti versati in atti.
“La sentenza del TAR di Lecce restituisce certezza alla comunità di Presicce-Acquarica — dichiara l’Avv. Luigi Quinto —. Il Collegio ha statuito che i termini per impugnare i risultati elettorali sono perentori, perché la stabilità degli organi eletti dal voto popolare rappresenta un valore imprescindible posto a presidio dell’ordinamento pubblico. La volontà dei cittadini è stata rispettata e l’Amministrazione guidata dal Sindaco Palese può proseguire il proprio mandato con serenità”.





