In un concorso pubblico la prova pratica prevista dal Bando non può essere sostituita da una scritta, arriva la decisione del Tar

Accolto il ricorso di alcuni partecipanti a un concorso per posti da Dirigente Farmaceutico presso la Asl, rappresentati dall’Avvocato Pietro Quinto

Lo ha affermato il Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce (Presidente Mangia; Estensore Palmieri) accogliendo il ricorso proposto dall’Avvocato Pietro Quinto nell’interesse di alcuni partecipanti ad un concorso per la copertura di quattro posti di dirigente farmaceutico presso l’Azienda Sanitaria Locale del capoluogo.

Il bando prevedeva 3 prove: una scritta, una pratica ed una terza prova orale.

I ricorrenti, superata la prova scritta, non avevano però superato la prova pratica che la Commissione aveva fatto svolgere come un’ordinaria prova scritta. Da qui il ricorso al Tar.

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L’Avvocato Pietro Quinto

Il Legale Leccese ha dimostrato che la sostituzione della prova pratica con un’ulteriore prova scritta presentava molteplici profili di illegittimità: violazione delle previsioni del bando; irragionevolezza ai fini della verifica della capacità professionale; violazione del principio dell’anonimato atteso che gli elaborati dovevano essere consegnati alla Commissione con l’indicazione nominativa dei candidati. Nel caso deciso, secondo il bando, la prova pratica consisteva in tecniche e manualità peculiari della disciplina farmaceutica messa a concorso. In effetti tale prova si era tradotta nello svolgimento di un elaborato scritto, firmato dal candidato, concernente una dispensa con prescrizioni del Servizio Sanitario Nazionale e illustrazione della normativa di riferimento.

I giudici hanno accolto i motivi di ricorso, evidenziando in particolare come le modalità di svolgimento della prova pratica attraverso un elaborato scritto violava manifestamente un principio fondamentale dei concorsi pubblici e cioè quello dell’anonimato che garantisce la correttezza e imparzialità delle determinazioni della Commissione.

In conseguenza “Via Rubichi” ha disposto l’annullamento della cosiddetta prova pratica, così come in concreto era stata svolta.

Per effetto della decisione, che ha valenza di carattere generale per tutti i concorsi pubblici, la Commissione dovrà ripetere lo svolgimento della prova pratica conformemente alle previsioni del bando con l’ammissione di tutti i candidati che avevano già superato la prova scritta. In tal modo l’Amministrazione potrà verificare in concreto la capacità professionale dei concorrenti in relazione ai posti messi a concorso.