La Asl di Lecce deve ripristinare il servizio di trasporto per i diversamente abili presso i centri socio-riabilitativi

A stabilirlo una sentenza del Consiglio di Stato. La prestazione era stata sospesa nel giugno scorso. Accolto il ricorso di alcuni centri e familiari.

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Il Consiglio di Stato, con una sentenza chiarificatrice della normativa regionale in materia, ha stabiliti che è di competenza dell’Asl di Lecce e non dei singoli Comuni, il servizio di trasporti delle persone diversamente abili dalle loro abitazioni presso i centri socio-educativi e riabilitativi contrattualizzati.

I fatti

L’Asl Lecce ha svolto per circa dieci anni, il servizio di trasporto dei disabili presso i centri diurni socio-educativi, contrattualizzati ai sensi dell’art. 60 del regolamento regionale n. 4 del 2007 negli Ambiti territoriali di Galatina e Nardò.

Il centro diurno socio-educativo comunità “Capodarco Padre Gigi Movia” e gli altri centri contrattualizzati, pertanto, hanno potuto usufruire del servizio di trasporto indispensabile per l’espletamento delle prestazioni.

Senonché nel maggio 2021, i Direttori del Dipartimento di Riabilitazione e dell’Area Gestione Patrimonio di “Via Miglietta” hanno comunicato che il servizio di trasporto presso le strutture sarebbe cessato dal 10 maggio, salvo poi prorogarlo soltanto fino al 18 giugno.

Il ricorso al Tar

La Comunità “Capodarco Padre Gigi Movia”, l’Associazione no profit “Oltre la diversità” e diversi genitori persone diversamente abili, non potendo accettare l’improvvisa interruzione, hanno deciso di rivolgersi all’Avvocato Paolo Gaballo, che ha impugnato dinnanzi al Tar Lecce la sospensione, chiedendone il ripristino immediato, la cui interruzione si poneva in aperta violazione della normativa statale e regionale, impedendo che siano garantiti i Livelli essenziali di assistenza e che avrebbe cagionato gravi danni ai diversamente abili, alle loro famiglie e alle strutture preposte all’erogazione del servizio socio-educativo e riabilitativo.

La Seconda Sezione di “Via Rubichi ha respinto il ricorso con una sentenza in forma semplificata che, tuttavia, è stata appellata innanzi al Consiglio di Stato.

Sospesa l’efficacia della sentenza

Già nel settembre 2021, il massimo organo della giustizia amministrativa, accogliendo le tesi difensive del legale, ha sospeso l’efficacia esecutiva della sentenza, ritenendo che la decisione della Asl di interrompere il servizio era tale “da produrre nella sfera giuridica degli appellanti, soggetti deboli, elementi di pregiudizio dotati degli attributi della gravità ed irreparabilità”.

Ora con la sentenza definitiva del giudizio, il Consiglio di Stato, Sez. III, (Presidente Quadri, relatore Tulumello), accogliendo l’appello, ha chiarito che, in base all’art. 46 della Legge regionale n. 4 del 2010, il servizio di trasporto per utenti disabili presso centri che svolgono attività socio-riabilitativa viene assicurato dalle aziende sanitarie locali competenti per territorio, mentre i Comuni concorrono alla copertura delle spese necessaria in misura non superiore al 60%.

Per effetto della decisione la Asl non potrà più sospendere il servizio, ma dovrà continuare a svolgerlo senza interruzioni di sorta.

La decisione riveste particolare importanza, in quanto rappresenta una pietra miliare nella distribuzione delle competenze dei servizi in favore dei diversamente abili e nell’interpretazione della normativa regionale in materia.

Soddisfazione per l’esito del giudizio è stata espressa dai centri diurni, dai genitori dei diversamente abili e dall’Avvocato Gaballo.



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