
Il Consiglio di Stato, confermando una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce, ha affermato la illegittimità di un decreto prefettizio e della conseguente deliberazione del Ministero dell’Interno riguardanti una interdittiva antimafia a carico della titolare di un esercizio commerciale in località marina del Comune di Carovigno.
Il Giudice Amministrativo ha condiviso gli argomenti difensivi svolti dall’Avvocato Pietro Quinto nell’interesse della titolare dell’impresa sita su un’area concessa dal Comune che, a sua volta, aveva disposto la revoca della concessione e dell’autorizzazione amministrativa.

Sia nel giudizio innanzi al Tar che innanzi al Consiglio di Stato, a seguito dell’appello proposto dall’Amministrazione Statale, il legale leccese ha fatto valere la violazione dei principi che possano giustificare una interdittiva con la limitazione di diritti imprenditoriali tutelati dalla Costituzione.
Nel caso in esame non v’era alcuna contestazione a carico della titolare dell’esercizio, bensì il richiamo a precedenti penali del coniuge che, in anni remoti, aveva riportato condanne per reati di stampo mafioso. Con la presupposizione, quindi, che la presenza del coniuge nell’attività imprenditoriale potesse fare ipotizzare un pericolo di infiltrazioni mafiose.
“Il rapporto matrimoniale – ha sostenuto Quinto – di per sé non può riverberarsi sull’attività dell’impresa. I precedenti penale del coniuge, risalenti nel tempo, non sono idonei a dimostrare nell’attualità il pericolo di infiltrazioni malavitose, in mancanza di elementi fattuali di segno contrario. Ed anzi il coinvolgimento del coniuge nella gestione dell’impresa ‘una volta venuta meno, per mancanza di elementi, la connotazione negativa attuale del soggetto, costituisce elemento integrativo del percorso riabilitativo della persona’. Si tratta di principi di diritto – ha evidenziato– che assumono una valenza di carattere generale in situazioni analoghe. «Se è infatti interesse generale contrastare l’influenza mafiosa nel settore dell’imprenditoria avuto riguardo a rilevanti interessi economici, per altro verso è necessaria la ricerca di un prudente punto di equilibrio per non svuotare di contenuto diritti inalienabili, insopprimibili ed incomprimibili».
L’esercizio commerciale potrà quindi riprendere l’attività con la nuova stagione turistica.