Il Tar di Lecce annulla per la seconda volta la pianta organica delle farmacie del Comune di Galatone

La Delibera è stata annullata perché ha condotto alle stesse conseguenze della prima, ossia concentrazione di farmacie nel centro riducendo la porzione di territorio assegnata a un solo esercizio.

Condividendo le tesi sostenute in giudizio dagli avvocati Pier Luigi Portaluri e Giorgio Portaluri per conto di una delle farmacie presenti sul territorio comunale, il Tar Lecce ha annullato per la seconda volta la delibera con la quale l’Amministrazione comunale di Galatone – nel maggio del 2020 – ha approvato la revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche.

Già nel luglio del 2018 il Giudice di “Via Rubichi” aveva annullato la pianta organica – la prima dopo la revisione straordinaria del 2012 – approvata nel 2016.

In quell’occasione la farmacia difesa dai legali leccesi aveva dimostrato che il Comune – pur dichiarando di voler rendere più equa la distribuzione – aveva invece approvato un piano dalla cui applicazione sarebbe derivato una concentrazione di almeno tre farmacie nella stessa area centro-occidentale del territorio comunale.

Ciò, nonostante che la normativa entrata in vigore nel 2012 – a seguito della riforma cosiddetta Monti – preveda che le sedi debbano essere distribuite equamente su tutto il territorio comunale, al fine di assicurare la capillarità del servizio.

Nel maggio del 2020 il Comune ha di conseguenza approvato una nuova pianta organica, la quale però ha condotto alle stesse conseguenze della prima: ossia una concentrazione di farmacie nel centro cittadino, riducendo la porzione di territorio assegnata a un solo esercizio, quello difesa dagli avvocati Portaluri.

La stessa farmacia, quindi, è insorta anche nei confronti di questa pianificazione comunale, sostenendo l’illegittimità per contrasto con la precedente decisione del Tribunale Amministrativo Regionale e, comunque, per violazione della disciplina di settore.

Infatti, la pianificazione avrebbe ingiustamente eroso porzioni di territorio comunale prima di pertinenza della farmacia ricorrente.

Il Giudice amministrativo ha accolto anche questo secondo ricorso condividendo pienamente le tesi formulate dai difensori, che hanno espresso viva soddisfazione per l’esito: “La sentenza del Tar correttamente annulla quest’ultima scelta comunale che – oltre ad incidere in senso negativo sulle prerogative concorrenziali della farmacia ricorrente – avrebbe soprattutto compromesso – per la seconda volta – la tutela dell’interesse pubblico alla salute di tutti i cittadini”.