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Istituzione della seconda farmacia nel comune di Neviano, il Tar di Lecce annulla nuovamente il provvedimento

by Redazione
22 Maggio 2019 11:13
in Attualità
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farmacia-influenza

I farmaci in una farmacia

La seconda farmacia nel comune di Neviano “non s’ha da fare”, a stabilirlo i giudici del Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce.

avvocato-pietro-quinto
L’Avvocato Pietro Quinto

È la seconda volta che il Tar del capoluogo si esprime in tal senso accogliendo il ricorso proposto dal Dr. Edoardo Fonte, titolare di altra sede farmaceutica, difeso dall’Avv. Pietro Quinto.

I togati di “Via Rubichi”, già nel 2013 avevano annullato l’istituzione della nuova sede farmaceutica  rilevando l’errore procedimentale del Comune di Neviano, che aveva istituito e localizzato la nuova farmacia con una semplice deliberazione della Giunta.

L’incompetenza dell’organo, eccepita nel ricorso proposto dall’Avv. Quinto, era stata rilevata dal TAR, che aveva rimesso al Comune la potestà di riattivare il procedimento per le valutazioni di competenza. Sta in fatto, però, che il Consiglio Comunale, a distanza di oltre tre anni, aveva adottato una nuova deliberazione di conferma della istituzione della seconda sede farmaceutica, e tale proposta era stata recepita anche dalla Giunta Regionale.

Con un nuovo ricorso, il legale leccese, nell’interesse del Dr. Fonte, ha rilevato una ulteriore anomalia della procedura: la semplice conferma della precedente deliberazione della Giunta annullata dal TAR, senza la rinnovazione del procedimento violava la legge sul procedimento amministrativo. Il Comune, nell’adottare il nuovo provvedimento avrebbe dovuto svolgere una nuova istruttoria, acquisendo i pareri previsti dalla legge, attualizzati al tempo della nuova determina del C.C..

Il TAR, condividendo tale eccezione, ha rilevato che illegittimamente il Consiglio Comunale di Neviano «si è limitato a trascrivere la deliberazione di Giunta del 2012, mentre avrebbe dovuto riesaminare l’intera questione, acquisendo dati aggiornati della popolazione e valutando le esigenze del territorio» anche in merito alla localizzazione della sede. L’incidenza dell’errore procedimentale – ha sottolineato il TAR – è dimostrato dal fatto che i pareri obbligatori dell’ASL e dell’Ordine dei Farmacisti espressi nel 2012 non erano più attuali perché espressi sulla base di una planimetria che segnava una zona diversa rispetto a quella approvata dal Consiglio Comunale. Da qui la statuizione di annullamento anche della deliberazione di recepimento  della Giunta Regionale. Il TAR ha altresì condannato il Comune di Neviano alla rifusione delle spese del giudizio in favore del ricorrente.

Tags: tribunale-amministrativo-regionale
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