Il Tar Lecce definisce le regole per costruire edifici residenziali nelle zone agricole di Castrignano del Capo

Accolto il ricorso degli avvocati Pier Luigi e Giorgio Portaluri nei confronti del Comune del Capo di Leuca per ottenere l’annullamento di un diniego edilizio.

Nel Comune di Castrignano del Capo e nella razione costiera di Santa Maria di Leuca un privato, se proprietario di più terreni in zona agricola, può costruirvi altrettante abitazioni, ovviamente nel rispetto degli indici previsti dal piano urbanistico.

È questa la prima delle non poche regole stabilite dal Tar Lecce accogliendo in toto il ricorso proposto dagli avvocati Pier Luigi e Giorgio Portaluri nei confronti del Comune del Capo di Leuca per ottenere l’annullamento di un diniego edilizio.

Con una sentenza recentissima, infatti, il Tribunale (Presidente Ettore Manca, Estensore Alessandro Cappadonia) ha chiarito che a Castrignano del Capo e a Santa Maria di Leuca, nessuna norma del programma di fabbricazione comunale vieta a chi sia proprietario di più lotti di edificare un’abitazione in ognuno di essi: quel piano urbanistico prevede – ha sottolineato il Giudice – che «“sono ammesse costruzioni di case padronali per residenza estiva unifamiliare per iniziativa del singolo proprietario su lotti di congrua estensione, con indice di fabbricabilità fondiaria non superiore a 0,03 mc/mq e con altezza non superiore a due piani”, senza alcuna limitazione numerica».

Né – ha ribadito il Tribunale Amministrativo Regionale, con orientamento confermato dal Consiglio di Stato – è necessario che il proprietario debba avere la qualifica di imprenditore agricolo.

Il Tribunale salentino hai poi stabilito, anche qui condividendo le tesi dei legali, altre importanti regole di semplificazione urbanistica che, per la loro portata generale, prescindono dal territorio di Castrignano del Capo.

In particolare, il Giudice ha anzitutto statuito che la documentazione necessaria per ottenere non solo un permesso di costruire, ma anche un’autorizzazione paesaggistica (in sanatoria o meno che sia) può senz’altro essere inviata all’Amministrazione competente in via telematica, senza che la p.A. possa pretendere di riceverla in forma cartacea

Peraltro “Via Rubichi ha dato positivo rilievo alla delibera regionale – puntualmente evidenziata dagli avvocati Portaluri – con cui sono stati approvati i formulari per la presentazione delle istanze volte a ottenere un’autorizzazione paesaggistica: in quella delibera, infatti, si prevede espressamente che esse debbono essere trasmesse con modalità telematiche.

Infine, i giudici hanno fornito un’ultima serie di indicazioni, che riguardano la sanabilità non solo edilizia, ma anche paesaggistica, di alcuni specifiche tipologie di interventi.

La redistribuzione degli spazi interni, la modifica del disegno delle facciate, la realizzazione di scale esterne che colleghino il piano di campagna col terrazzo, come pure la costruzione di pensiline collegate alle pareti perimetrali esterne senza supporti verticali di sostegno, sono tutte opere che non comportano nessun aumento di volumetria: pertanto possono essere sanate anche se realizzate in zona paesaggisticamente vincolata.

“Ancora una volta – commentano i legali – il nostro Tar ha offerto un contributo importante alla definizione delle regole che disciplinano le trasformazioni territoriali non solo nel Salento, ma anche in tutto l’ambito nazionale. E ciò, nel senso di favorire l’accelerazione e la semplificazione dei procedimenti autorizzatori edilizi e paesaggistici senza mai perdere di vista l’interesse pubblico connesso con la tutela del paesaggio.