L’illegittima applicazione degli interessi sulle sanzioni fiscali trova conferma in una sentenza della Corte Tributaria, come segnalato in una nota dalla Camera Civile Salentina.
Con la sentenza del 17 settembre scorso, la Corte Tributaria di secondo grado della Puglia ha annullato quasi 10mila euro di interessi illegittimi applicati da Agenzia Riscossione nei confronti di un imprenditore leccese, difeso in giudizio dall’avvocato Matteo Sances.
Nel merito, il provvedimento chiarisce i limiti entro cui il concessionario della riscossione (ex Equitalia) può calcolare gli interessi di mora.
Come riferito nella nota: «Questi non possono essere applicati sulle sanzioni fiscali né sugli interessi già iscritti a ruolo: l’articolo 30 del DPR 602/73 stabilisce espressamente che gli interessi di mora decorrono dalla notifica della cartella fino al pagamento, ma solo sulle somme iscritte a ruolo, con esclusione delle sanzioni pecuniarie tributarie e degli interessi. A rafforzare il divieto, l’articolo 2, comma 3, del Dlgs 472/97 dispone che la somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi».
Sull’argomento è intervenuto il presidente di Camera Civile Salentina, l’avvocato Salvatore Donadei: «La norma è chiara ma i contribuenti continuano a segnalare l’applicazione di questi illegittimi balzelli». Ed ha aggiunto: «Questa sentenza è importante perché chiarisce ancora una volta che il concessionario della riscossione non può applicare interessi di mora sulle sanzioni fiscali, in quanto ciò è espressamente vietato dalla legge».
«Purtroppo continuano a capitare ai contribuenti richieste fiscali di questo tipo», ha aggiunto Donadei, ricordando come già nel 2019 una questione analoga fosse stata affrontata dalla Commissione tributaria di Lecce. «Come Camera civile è nostro impegno monitorare la situazione e segnalare sempre a cittadini e imprese queste criticità», ha concluso.





