A Lecce si svolgeranno le elezioni del Presidente della Provincia nel termine previsto dalla Legge Delrio entro 90 giorni dalla data in cui sono divenute efficaci le dimissioni di Stefano Minerva e cioè in data 22.10.2025.
È questo il provvedimento adottato in via d’urgenza dal Presidente del Tar Lecce, Pasca, che ha accolto integralmente le motivazioni del ricorso proposto dagli avvocati Pietro e Luigi Quinto nell’interesse di alcuni sindaci e consiglieri dei Comuni salentini, che rivendicavano il diritto a esercitare l’elettorato attivo e passivo previsto dalla legge.
A fronte delle differenti interpretazioni formulate dal Presidente facente funzioni della Provincia, supportate dai propri consulenti legali, il Presidente Pasca ha riaffermato il significato letterale, logico e sistematico della legge Delrio che per la sua formulazione non lascia spazio a differenti determinazioni perché non è revocabile in dubbio la tassatività delle leggi elettorali che rientrano nella competenza statale.
D’altro canto – come sostenuto dai legali nell’articolato ricorso e nelle memorie illustrative depositate – la tesi del Vicepresidente facente funzioni circa la “utilità economica” dell’accorpamento delle elezioni del Presidente e del Consiglio Provinciale in una data posteriore a quella prevista dalla legge, era in contrasto e non coerente con la circostanza che le elezioni del Presidente del Consiglio Provinciale non possono coincidere con il turno elettorale del Consiglio, atteso che i due organi hanno una durata e scadenza diversificata.
E in effetti il Presidente dura in carica 4 anni, nel mentre il Consiglio Provinciale ha una durata di soli 2 anni. Il rilievo della diversa durata dei due organi è confermato dal fatto che non vige alcun rapporto di fiducia tra il Presidente e il Consiglio, avendo ruoli e funzioni distinti alla luce della innovazione istituzionale apportata proprio dalla legge Delrio. Ed una conferma in tal senso scaturisce proprio dalla situazione della Provincia di Lecce, atteso che la decadenza del Presidente Minerva non ha comportato la decadenza del Consiglio che è tuttora in carica e lo sarà fino alla sua naturale scadenza.
Di talché era illegittima ed illogica la fissazione della data di svolgimento delle elezioni del Presidente al 29 aprile, ben 189 giorni dopo la decadenza delle dimissioni del Presidente Minerva e quindi ben 89 giorni dal termine ultimo fissato dalla legge Delrio.
Gli Avvocati Pietro e Luigi Quinto hanno altresì evidenziato, contrastando così le tesi della difesa dell’Amministrazione Provinciale, che l’unica lettura del disposto normativo, in termini di interpretazione costituzionalmente corretta, è quella di rispettare il termine dei 90 giorni. I difensori dei sindaci e consiglieri comunali ricorrenti hanno altresì contrastato la tesi difensiva dell’Amministrazione secondo cui la disciplina elettorale contenuta nella legge Delrio, dichiarata come norma transitoria, dovesse ritenersi decaduta e quindi non più applicabile alla fattispecie riguardante la Provincia di Lecce. Di contro, i difensori hanno argomentato che la cosiddetta transitorietà riguardava solo la efficacia applicativa del sistema elettorale delineato dalla legge Delrio in attesa della ulteriore riforma della elezione diretta degli amministratori provinciali.
D’altro canto – hanno sottolineato gli avvocati Quinto – se si accedesse alla tesi dell’avvenuta decadenza della normativa elettorale si arriverebbe all’assurdo che il facente funzioni dell’organo decaduto avrebbe la potestà di rimanere in carica senza alcun limite temporale. Gli Avv.ti Quinto hanno altresì richiamato l’intervento ufficiale del Prefetto di Lecce Natalino Manno, che aveva invitato il Presidente Supplente della Provincia a rispettare il termine dei 90 giorni ed altresì la posizione del Ministero dell’Interno, confermata all’esito della seduta della Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali del 27.03.2025 circa l’interpretazione applicativa della norma in questione.
È stata altresì importate e determinante la dimostrazione contenuta in ricorso della necessità di un provvedimento cautelare d’urgenza per non rendere inapplicabile il termine previsto dalla legge di 90 giorni per lo svolgimento delle votazioni in relazione alla data prossima di indizione dei comizi elettorali; ed invero – si legge nel ricorso – qualora il decreto non fosse stato concesso la situazione dannosa non sarebbe stata più recuperabile posto che, in tal caso, le elezioni non si sarebbero potute svolgere prima del mese di marzo anche in caso di accoglimento nel merito del ricorso.
In conclusione il Presidente del Tribunale, condividendo le argomentazioni sollevate in ricorso, ha accolto l’istanza cautelare in via d’urgenza e, per l’effetto, ha disposto “che il vicepresidente facente funzioni della Provincia di Lecce adotti il provvedimento di indizione delle elezioni per il rinnovo della carica di Presidente della Provincia di Lecce entro e non oltre il terme di giorni 5 dalla data di pubblicazione del decreto con fissazione della data di svolgimento delle operazioni elettorali nella data immediatamente successiva al decorso del termine dei 40 giorni che devono necessariamente intercorrere tra l’indizione e lo svolgimento delle operazioni di voto”
Il Presidente del Tar, con il proprio decreto, ha altresì stabilito che “per il caso di inottemperanza alle statuizioni portate dal presente decreto a tanto provveda in via sostitutiva il Commissario ad acta designato sin d’ora nella persona del Prefetto di Lecce, anche a mezzo di suo delegato”.
Piena soddisfazione per l’esito della vicenda è stata espressa dagli Avvocati Pietro e Luigi Quinto che hanno evidenziato come l’accoglimento del ricorso abbia soddisfatto non solo l’interesse degli amministratoti ricorrenti, e di tutti gli altri amministratori della provincia di Lecce (sindaci e consiglieri comunali), ma altresì l’interesse pubblico alla legalità dell’agire amministrativo, anche al fine di evitare che la violazione del termine per il rinnovo elettorale fissato dalla legge potesse incidere sulla legittimità degli atti amministrativi ma altresì danneggiare l’attività amministrativa di tutti gli enti locali.
