Viene sospeso il suo carnet degli assegni senza che gli venga comunicato. E quando emette un assegno, ignaro dell’accaduto, gli viene notificata una multa da oltre mille euro dal Prefetto di Lecce, a cui si aggiunge il divieto di emettere assegni per 24 mesi. La motivazione? L’uomo aveva emesso un assegno senza l’autorizzazione del trattario, in questo caso Poste Italiane.
A difendere il malcapitato è l’Avvocato Sergio Sperti che è riuscito a far annullare l’ordinanza di ingiunzione, presentando ricorso.
La difesa, come spiega Sergio Sperti, si è basata sul principio secondo il quale “nessuno è tenuto alle cose impossibili”. Il ricorrente, infatti, non era mai stato messo formalmente in condizione di sapere che fosse stato emesso da Poste Italiane un provvedimento di revoca degli assegni. Dunque, al momento dell’emissione dell’assegno, il malcapitato era allo scuro di quello che era successo. Per questo motivo, non aveva nessuna ragione per evitare di usare il suo carnet di assegni.
Ai fini della configurabilità dell’illecito amministrativo, inoltre, spetta alla Prefettura “l’onere di fornire la prova che il traente fosse effettivamente a conoscenza della revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni, mediante la produzione dell’avviso di ricevimento della lettera raccomandata ovvero del telegramma con cui sarebbe stata effettuata la relativa comunicazione”(Cass. Civ. 30.10.2009 n. 23015). Insomma, “solo l’avvenuta comunicazione della revoca prima dell’emissione degli assegni bancari realizza la finalità di far conoscere effettivamente al titolare del conto corrente il recesso della banca e consente al correntista di evitare di incorrere in illecito o di affermare, in caso di avvenuta emissione dei titoli, che questi sono stati emessi con la consapevolezza nell’agente della sopravvenuta inesistenza dell’autorizzazione del trattario ad emetterli” (Cass. n. 8345/97).
Il ricorso è stato accolto dal Giudice di Pace di Lecce che ha annullato l’ordinanza di ingiunzione nei confronti del ricorrente.
