Cavallino Vs Ugento per il finanziamento regionale, per la Cassazione spetta al secondo

Dopo tre anni di contezioso, grazie all’Ordinanza delle Sezioni Uniti Civili, l’ha spuntata la località rivierasca che adesso potrà restaurare la Chiesa di Santa Filomena.

Si è chiusa la contesa giudiziaria tra i Comuni di Cavallino ed Ugento per l’assegnazione dei fondi regionali finalizzati al restauro e valorizzazione dei beni culturali.

A spuntarla è stata la località rivierasca, grazie all’ordinanza pubblicata nei giorni scorsi dalle Sezioni Unite Civili della Cassazione che, dopo tre anni di contenziosi, ha blindato il finanziamento da 1 milione di euro concesso dalla Regione Puglia al Comune di Ugento per il restauro e recupero funzionale della Chiesa di Santa Filomena, risalente al 1700 e annessa a quello che un tempo era il monastero delle Benedettine.

A insorgere contro l’erogazione era stato il Comune di Cavallino che aveva contestato il punteggio attribuito dalla Commissione al proprio progetto di valorizzazione, che ne aveva determinato l’esclusione.

Dopo una prima fase in cui i Giudici Amministrativi avevano ordinato un parziale riesame dei progetti, la Regione aveva stilato la graduatoria finale, confermando l’ammissione del piano del Comune di Ugento e l’esclusione di quello di Cavallino.

Quest’ultimo si è rivolto dapprima al Consiglio di Stato e successivamente alla Corte di Cassazione, che hanno dato ragione al Comune di Ugento.

Condividendo le tesi difensive svolte dagli avvocati Pietro e Luigi Quinto, i giudici di ultima istanza hanno affermato importanti principi di diritto sui rapporti tra giurisdizione ordinaria ed amministrativa, oggetto sino a oggi di interpretazioni contraddittorie. Si tratta della ricorribilità in Cassazione delle sentenze del Consiglio di Stato, ammessa solo per motivi attinenti alla giurisdizione, nell’ambito dei quali rientra anche il cosiddetto “eccesso di potere giurisdizionale”, che si configura solo allorquando il giudice speciale eserciti un’attività di produzione normativa che non gli compete e non anche quando si limiti al compito interpretativo che gli è proprio.

“La sentenza emessa nella controversia tra i Comuni salentini costituirà un punto fermo nella elaborazione giurisprudenziale”, hanno commentato i legali.