No all’Università Islamica nel comune di Monteroni, il Consiglio di Stato mette la parola fine alla vicenda

Accolte le tesi difensive dell’Avvocato Pietro Quinto con le quali si è dimostrato il corretto operato dell’Amministrazione. Rigettata la domanda risarcitoria dei privati.

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Il Consiglio di Stato mette la parola fine alla vicenda sulla possibile localizzazione nel Comune di Monteroni di Lecce di una Università Islamica.

Già il Tribunale Amministrativo di Lecce nel gennaio 2019 –accogliendo le tesi difensive esposte dall’avvocato Pietro Quinto difensore del Comune – aveva respinto il ricorso; ora il Consiglio di Stato in sede di appello, ha confermato la legittimità dell’operato del Comune e rigettato, di conseguenza, la domanda risarcitoria che i privati avevano quantificato in oltre 6 milioni di euro. Ove fosse stata accolta quella richiesta, per il Comune di Monteroni si sarebbero aperti scenari disastrosi. Il danno reclamato era pari a tre milioni e 25mila euro per il mancato perfezionamento dell’atto di vendita da parte dei privati alla Fondazione Islamica e di altri 3 milioni di euro per perdita di altre occasioni di vendita e per danni morali.

“Il Consiglio di Stato – afferma il legale leccese – ha riconosciuto la piena legittimità degli atti emanati dall’Ufficio Tecnico che non poteva che dichiarare inammissibile una istanza di lottizzazione, prodromica alla costruzione del Centro di formazione islamica, non avendo i proprietari la piena disponibilità dei terreni. I Giudici romani hanno attentamente valutato la portata degli atti emanati dal Comune e hanno riconosciuto che quegli atti chiudevano il procedimento e pertanto, ove ritenuti illegittimi, dovevano essere impugnati”.

I privati avevano stipulato un preliminare con la Fondazione Islamica di Lecce che si era impegnata ad acquistare i terreni, una volta lottizzati, per costruire un’Università islamica, istituzione di cultura non statale ma legalmente riconosciuta.

E su quell’iniziativa si era aperto un dibattito che era andato ben oltre la questione edilizio-urbanistica ma aveva messo in discussione l’idea stessa che a Lecce fosse opportuna la costruzione di un Ateneo dichiaratamente islamico; i temi dell’urbanistica si intrecciavano con quelli della integrazione, dei finanziamenti e dei possibili sviluppi.

“Quel che ha portato i Giudici di Palazzo Spada – conclude Quinto – a respingere la domanda risarcitoria è il riconoscimento che il Comune non era affatto rimasto in silenzio e che non si era limitato a risposte interlocutorie, ma aveva provveduto seppure negativamente rispetto alle richieste dei privati, con ciò rispondendo tempestivamente alla richiesta lottizzatoria”.

Si chiude così definitivamente una vicenda che, tra l’altro, ha consentito di affermare un principio di diritto di carattere generale secondo cui l’ammissibilità di un progetto di lottizzazione presentato da un privato è condizionato alla circostanza che i terreni siano liberi da qualsivoglia onere e/o condizionamento. Ciò perché l’approvazione di un piano di lottizzazione presuppone la stipula di una convenzione con la quale i lottizzanti assumono impegni di carattere urbanizzativo e finanziario nei confronti dell’Amministrazione comunale.