Una nuova e rilevante pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lecce riaccende i riflettori sulla legittimità dei contributi richiesti dai consorzi di bonifica.
Con una sentenza depositata il 15 giugno 2026, i giudici tributari salentini hanno annullato integralmente una cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione per conto del Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia. L’atto opposto, relativo al contributo consortile per l’anno 2021, superava l’importo di mille euro.
Il ricorso è stato promosso con successo da un contribuente assistito dall’avvocato Luigi Martino, che ha contestato radicalmente la pretesa tributaria dell’ente, dimostrando l’assenza di un beneficio diretto e specifico per gli immobili assoggettati al tributo.
La decisione della Corte Tributaria: l’onere della prova spetta al Consorzio
La Corte ha accolto in toto le tesi della difesa. I giudici hanno evidenziato un principio cardine: l’onere di dimostrare l’esistenza di un concreto vantaggio fondiario grava sul Consorzio impositore.
A sostegno del ricorso, l’avvocato Martino ha prodotto una dettagliata consulenza tecnica di parte (CTP), corredata da planimetrie aggiornate; documentazione catastale completa e rilievi fotografici dello stato dei luoghi.
Nella motivazione della sentenza viene specificato che, pur esistendo in astratto una presunzione di beneficio per gli immobili inclusi nel perimetro di contribuenza, tale presunzione cade nel momento in cui il contribuente solleva specifiche contestazioni supportate da un’adeguata prova tecnica.
Nel caso in esame, il Consorzio non ha fornito elementi puntuali per dimostrare l’effettiva utilità delle opere di bonifica per i fondi del ricorrente, limitandosi a richiamare dati generici legati a un’ampia e astratta zona censuaria.
I principi della Cassazione e della Corte Costituzionale
La decisione dei giudici leccesi si inserisce perfettamente nel solco giurisprudenziale già tracciato dalla Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale. Secondo tale orientamento consolidato, il contributo consortile è legittimo solo e soltanto quando le opere realizzate arrecano un vantaggio concreto, immediato e diretto ai beni del contribuente.
Un passaggio particolarmente significativo della sentenza chiarisce che la contestazione del piano di classifica approvato dalla Regione Puglia impedisce di ritenere automaticamente assolto l’onere probatorio del Consorzio. In simili circostanze, spetta all’ente impositore l’obbligo di dimostrare in modo specifico il beneficio fondiario.
Il commento del legale: «Niente automatismi sulla tassa di bonifica»
«La decisione della Corte Tributaria – osserva l’avvocato Luigi Martino – conferma che il contributo consortile non può essere richiesto in modo automatico sulla sola base dell’inclusione dell’immobile nel perimetro di contribuenza. Quando il contribuente contesta il piano di classifica e dimostra, con adeguata documentazione tecnica, l’assenza di opere utili ai propri fondi, il Consorzio è tenuto a provare concretamente l’esistenza di un vantaggio diretto e specifico».
Una pronuncia destinata a fare scuola in Puglia
Questa sentenza rappresenta un importantissimo precedente per tutti i proprietari di immobili e terreni che intendono opporsi alle richieste di pagamento dei consorzi di bonifica, in particolare quando manca una chiara dimostrazione dell’utilità dei lavori eseguiti.
Per il contribuente salentino l’esito del giudizio ha azzerato il debito; per il contenzioso tributario pugliese si tratta della conferma di una regola aurea: senza un beneficio fondiario tangibile, il contributo di bonifica non è dovuto.





