Il Tar Lecce, con una sentenza pubblicata nella mattinata di oggi, ha dichiarato irricevibili e improcedibili i ricorsi promossi da una società al fine di ottenere dal Comune di Galatone un corrispettivo di 308mila euro per la cessione dei suoi terreni in Via Berlinguer e Via Cotrubo.
I fatti
L’azienda era proprietaria di alcuni terreni ricadenti a Galatone, e destinati a viabilità pubblica dal Piano Regolatore Generale.
Nel 2018 l’impresa, previo accordo con il Comune, eseguiva lavori di bonifica, sbancamento e sistemazione del fondo stradale, realizzazione di marciapiedi, impianti di pubblica illuminazione ed asfalto in quelle due strade. I lavori venivano regolarmente pagati dal Comune.
Tuttavia, nel 2020, la società ha promosso un ricorso Tribunale Amministrativo Regionale del capoluogo, avverso il silenzio che, a suo avviso, il Comune avrebbe tenuto sull’istanza, della stessa società, volta ad ottenere un provvedimento di acquisizione sanante o di cessione volontaria dei terreni dietro pagamento, da parte dell’Ente, del valore venale degli stessi, quantificato nella somma di 308mila euro.
Il Comune di Galatone si è difeso in giudizio con l’Avvocato Paolo Gaballo, ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, atteso che l’Amministrazione, nelle more del giudizio, aveva riscontrato l’istanza dell’azienda, comunicandole che il Comune non era tenuto ad emanare alcun provvedimento di acquisizione sanante o di cessione bonaria, né a corrispondere la somma richiesta dalla. Ciò in quanto la cessione gratuita al Comune del terreno su via Cotrubo era una condizione di un titolo edilizio già ritirato, senza contestazione alcuna, dal dante causa, mentre via Berlinguer era da tempo immemore goduta e utilizzata dalla collettività cittadina, attraverso il transito veicolare e pedonale ed era posseduta dall’Amministrazione di Galatone liberamente, pubblicamente e pacificamente.
La società, non ritenendosi soddisfatta, con motivi aggiunti, ha impugnato davanti a “Via Rubichi” anche il provvedimento di diniego e il legale del Comune ha accepito l’irricevibilità dei motivi aggiunti, atteso che il diniego di emissione del provvedimento di acquisizione sanante invocato dalla società rientra nelle procedure di espropriazione per le quali il codice del processo amministrativo stabilisce il dimezzamento dei termini ordinari, mentre la nuova impugnazione promossa dalla società era stata notificata il 22-24 dicembre 20220 e depositata il 18 gennaio 2021 e, quindi, oltre il termine di legge.
In particolare i Giudici leccesi (Presidente D’Arpe – relatore Moro), accogliendo le eccezioni preliminari da Gaballo, hanno dichiarato improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso avverso il silenzio ed irricevibili i motivi aggiunti della ditta, poiché depositati oltre il termine di legge.
Per effetto della decisione il Comune non dovrà corrispondere alcuna somma e la collettività di Galatone potrà continuare ad usufruire delle strade pubbliche.