
L’inclusione di un’area nella fascia di 300 metri dal mare, i cosiddetti “territori costieri” non comporta in assoluto la sua inedificabilità.
Occorre infatti tener conto anche della classificazione di dette aree nello strumento urbanistico comunale. Sicchè se il terreno è classificato come zona B 20 residenziale, già alla data del 6 settembre 1985, soccorre la previsione derogatoria della normativa urbanistica, secondo cui non si applica il vincolo di inedificabilità.

È questo il principio di diritto affermato dal Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce che, accogliendo un ricorso proposto dagli avvocati Pietro e Antonio Quinto, ha annullato il diniego di autorizzazione paesaggistica adottato dal Comune di Gallipoli sul progetto di un edificio residenziale su un lotto di terreno in località Lido Conchiglie «In un contesto urbano densamente costruito e popolato, zona B 20». Come evidenziato dalla difesa del proprietario dell’area la situazione fattuale del terreno e la sua classificazione urbanistica prevalgono sulle esigenze di tutela dei valori paesaggistici.

“In aggiunta al dato normativo – hanno sottolineato i legali – soccorre il principio di ragionevolezza. Non è funzionalmente applicabile il regime di tutela previsto per i territori costieri, in un’area ricompresa nel perimetro del centro abitato (Lido Conchiglie), interclusa tra fabbricati in una fila continua di edifici residenziali, costituendo, addirittura, l’unica area libera rimasta inedificata.
Il Tar ha condiviso tali valutazioni sottolineando la concreta interazione del progetto con l’edificato circostante e la situazione dei luoghi.
Il principio di diritto affermato dai giudici – hanno concluso gli avvocati – potrà essere un indirizzo operativo per gli uffici tecnici dei comuni del Salento”.