Dal Consiglio di Stato stop all’ampliamento della concessione demaniale nel centro urbano di Porto Cesareo

La vicenda riguarda la spiaggia interna al centro abitato che si trova a ridosso delle abitazioni storiche e tradizionalmente frequentata dai residenti.

Non è superabile la scelta comunale di tutelare le esigenze della cittadinanza di libera fruizione del demanio.

Questo il contenuto dell’ordinanza con la quale la Sezione VII del Consiglio di Stato (Presidente Lipari, Relatore Fratamico), condividendo le tesi difensive del difensore del Comune di Porto Cesareo Antonio Quinto, ha rigettato la richiesta di sospensiva della precedente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce, che aveva già deciso in senso sfavorevole alla ipotesi di ampliamento della concessione demaniale attualmente esistente.

La società titolare della concessione, che è a servizio di un albergo, aveva investito della questione i Giudici romani per poter conseguire la nuova area demaniale in vista della prossima stagione estiva. Ma per il Consiglio di Stato non ci sono i presupposti per consentire l’occupazione della nuova superficie.

La vicenda riguarda la spiaggia interna al centro abitato che si trova a ridosso delle abitazioni storiche e tradizionalmente frequentata dai residenti. La spiaggia presenta una estensione piuttosto ridotta. Proprio per questo il Comune ha scelto di non consentire l’occupazione di altre porzioni.

I Giudici d’appello, sulla scia della decisione del Tar, accogliendo le argomentazioni difensive del legale leccese, hanno evidenziato che il Comune gode di un’ampia dicrezionalità in ordine alla valutazione dell’uso del bene demaniale più proficuo e, pur in presenza di un pregresso annullamento giurisdizionale del diniego comunale, conserva il potere di rigettare nuovamente la domanda per ragioni di incompatibilità sostanziale.

L’Avvocato Antonio Quinto

In precedenza, infatti, lo stesso Consiglio di Stato aveva accolto un primo ricorso d’appello della società, affermando il principio per cui l’ampliamento richiesto non doveva ritenersi assoggettato all’obbligo di una gara pubblica, sicché il Comune avrebbe dovuto assumere le proprie determinazioni a prescindere da 2 ulteriori formalità.

All’esito della nuova istruttoria il Comune aveva confermato il diniego, questa volta rappresentando proprio la incompatibilità sostanziale del richiesto ampliamento rispetto alla volontà generale di preservare l’uso pubblico di quel tratto di costa.

Motivazione giudicata corretta dai giudici di “Via Rubichi” e oggi convalidata anche dall’ordinanza dei Giudici d’appello.

“L’ordinanza conferma che non ci sono le condizioni per occupare nuovi spazi della spiaggia, men che meno per la prossima stagione balneare – ha commentato Antonio Quinto – e torna sul principio per cui non è mai censurabile la volontà comunale di riservare i tratti di costa localizzati a ridosso dei centri abitati alla pubblica fruizione, come stabilito dal Piano Regionale delle Coste e in coerenza con la natura di beni destinati a soddisfare innanzitutto gli interessi della collettività”.



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