Illegittimo l’esito della gara di brokeraggio della Asl di Lecce, il Consiglio di Stato conferma la decisione

I giudici di “Palazzo Spada”, lo scorso novembre, avevano emesso una sentenza in tal senso, poi appellata dal gruppo soccombente. Con questo nuovo provvedimento si pone la parola fine alla questione.

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Il Consiglio di Stato conferma che l’Azienda Sanitaria Locale di Lecce, in unione d’acquisto con altre Asl regionali, ha operato in modo illegittimo nell’aggiudicare la gara di brokeraggio assicurativo.

Lo ha stabilito la Terza Sezione che, con sentenza pubblicata nella mattinata di oggi, ha confermato il pronunciamento dello scorso mese di novembre, di accoglimento del ricorso proposto dal raggruppamento temporaneo tra le imprese Mag di Roma e Adriateca di Lecce, assistite dall’Avvocato Luigi Quinto, contro il provvedimento di aggiudicazione di “Via Miglietta” in favore delle imprese Aon di Milano ed Ital Brokers di Genova.

L’Avvocato Luigi Quinto

La Asl di Lecce, in qualità di Ente capofila dell’unione d’acquisto con le aziende di Foggia, Bari e Policlinico di Bari, aveva indetto nel 2021 la gara per l’affidamento triennale, con opzione di proroga per ulteriori due anni, del servizio di brokeraggio assicurativo, per un valore di oltre tre milioni di euro. La procedura era stata espletata nell’anno 2022 e, all’esito dell’apertura delle offerte, la commissione aveva registrato un ex aequo tra tre concorrenti.

Nel corso della seduta di gara la commissione aveva quindi invitato i presentatori delle migliori offerte a formulare un rilancio al fine di individuare il vincitore. All’esito di questa ulteriore fase, la migliore offerta era risultata quella del raggruppamento Mag-Adriateca. Tuttavia, il secondo classificato aveva eccepito la invalidità dell’offerta di rilancio del vincitore perché sottoscritta dalla sola mandataria del raggruppamento.

La Asl aveva condiviso tale rilievo, escludendo l’Ati Mag e aggiudicando la gara al secondo classificato. L’esito della procedura era stato contestato davanti al giudice amministrativo dal raggruppamento escluso. Il Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce aveva ritenuto legittimo l’operato della Asl, rigettando il ricorso.

Di diverso avviso il Consiglio di Stato, che con sentenza pubblicata a fine 2023 aveva riformato la sentenza di primo grado, disponendo la riammissione in gara del raggruppamento Mag e l’aggiudicazione della gara in suo favore. A questo punto il raggruppamento Aon ha impugnato la decisione di “Palazzo Spada” con il rimedio straordinario della revocazione, sul presupposto che fosse fondata su un vero e proprio “errore di fatto”. I Giudici hanno messo la parola fine sulla vicenda, dichiarando inammissibile il nuovo ricorso.

“Il Giudice Amministrativo ha tracciato il confine dell’errore di fatto revocatorio – ha commentano Quinto – chiarendo che in questo caso l’errore non sussiste in quanto la circostanza della consegna congiunta alla Commissione di gara del foglio contenente l’offerta di miglioria da parte dei due rappresentanti delle imprese non rappresenta un fatto supposto, ma piuttosto una conclusione logica che il Collegio ha inferito da circostanze di fatto inequivocabilmente acclarate”.

Saranno quindi le società Mag e Adriateca ad assicurare il servizio a tutte le asl pugliesi per il prossimo triennio



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