Non solo architetti, il Tar riconosce agli ingegneri il diritto di operare sugli immobili sottoposti a vincolo. Quinto: ‘decisione storica’

Il Tribunale Amministrativo accoglie il ricorso dell’Ordine degli Ingegneri di Lecce proposto contro un bando del Comune di Martano relativo ad alcuni interventi individuati nel centro storico. L’avvocato Quinto esulta: ‘sentenza destinata a una ampia ribalta’.

“Una sentenza del TAR Lecce destinata ad avere una ribalta ben più ampia di quella locale”. La definisce così l’avvocato Pietro Quinto la decisione dei giudici amministrativi salentini che riconosce il diritto degli ingegneri ad operare professionalmente anche sugli immobili sottoposti a vincolo e nei centri storici, escludendo una riserva assoluta in favore degli architetti.
 
L’Ordine provinciale che rappresenta 3mila professionisti ed il suo Presidente in proprio, l’ingegner  Daniele De Fabrizio, patrocinati dall’esperto legale, avevano proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della sezione distaccata di Lecce avverso un bando del Comune di Martano per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori ed altri servizi tecnici afferenti alla sostituzione della pavimentazione di alcune vie ricadenti nel centro storico cittadino ed alla loro riqualificazione, che la stazione appaltante ha ritenuto di riservare alla competenza esclusiva degli architetti. Il bando era stato così redatto sulla base delle prescrizioni della Soprintendenza di Lecce che, sulla scorta della sola qualificazione dell’immobile oggetto di intervento, sottoposto ex lege al vincolo dei centri storici, ha ritenuto di poter limitare la partecipazione ai soli architetti.
 
“Nei motivi del ricorso al TAR – spiga l’avvocato Quinto – abbiamo evidenziato l’interpretazione evolutiva che nel corso del tempo ha avuto l’antica disposizione, risalente al 1925, che ripartisce le competenze tra gli architetti e gli ingegneri con particolare riferimento agli interventi sui beni culturali.  Secondo il difensore degli ingegneri della provincia di Lecce la valutazione della natura degli interventi ai fini della qualificazione necessaria dei professionisti non può essere assorbita dal vincolo gravante sugli immobili, cui accedono gli interventi, bensì dalla tipologia di tali interventi, da valutarsi caso per caso in relazione alle opere da effettuare in concreto”.
 
“Diversamente – prosegue Pietro Quinto – qualsiasi intervento da eseguire su beni di interesse storico artistico, anche di natura impiantistica e/o strutturale, ovvero nell’ipotesi in cui il progetto rappresenta una mera ingegnerizzazione di puntuali prescrizioni, gli unici legittimati sarebbero gli architetti. Nella specie, non solo il progetto preliminare era stato redatto da un ingegnere, ma la Soprintendenza nell’esaminare tale progetto e nell’imporre la riserva professionale aveva specificato tutte le modalità di scelta dei materiali e la loro tipologia, sicché i servizi tecnici da appaltare non richiedevano scelte culturali riservate alla competenza degli architetti, bensì attività di mera ingegnerizzazione di scelte tecniche operate a monte”.
 
Le argomentazioni difensive, quindi, sono state condivise dal TAR Lecce che ha così accolto il ricorso e, di conseguenza, annullato il bando, affermando testualmente che “la tipologia dell’opera, per come compiutamente definita dalla locale Soprintendenza, rende del tutto irragionevole -e dunque illegittima- la limitazione della partecipazione ai soli iscritti all’Albo degli Architetti, e non anche a quelli iscritti all’Albo degli Ingegneri”.



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