Spetta alle Asl pugliesi attivare il servizio di trasporto dei pazienti dei centri diurni per non autosufficienti

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, con tre sentenze, che dichiara illegittimi i provvedimenti dell’Asl Lecce di rinvio dell’attivazione

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Il Consiglio di Stato, con tre sentenze pubblicate questa mattina, dichiara illegittimi i provvedimenti dell’Asl Lecce di rinvio di attivazione del servizio di trasporto dei pazienti dei centri diurni per non autosufficienti e condanna “Via Miglietta” ad avviare il servizio ed a pagare le spese legali sostenute dai centri e dai propri pazienti.

I fatti.

L’art. 46 della Legge della Regione Puglia n. 4/2010 assegna alle Aziende sanitarie locali competenti per territorio il compito di garantire il servizio di trasporto dei disabili presso i centri diurni socio-educativi contrattualizzati con le Asl pugliesi.

Finora il Consiglio di Stato aveva stabilito che spettasse alle Asl pugliesi il servizio di trasporto dei pazienti dei centri diurni socio educativi e riabilitativi per disabili, disciplinati dall’art. 60 del Regolamento Regionale n. 4 del 2007.

Sennonché, tre centri diurni per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza, già disciplinati dall’art. 60 ter del Reg. Reg. n. 4 del 2007, oggi denominati centri per non autosufficienti ai sensi dell’art. 3 del Reg. Reg. n. 4 del 2019, assieme ad alcuni pazienti dei centri, ritenendo di avere anch’essi diritto al servizio di trasporto da parte dell’Asl Lecce, l’hanno diffidata ad attivare il servizio anche in loro favore.

L’Asl, però, non ha provveduto a tanto e ha rinviato ogni decisione a un tavolo tecnico presso la Regione Puglia, ritenendo che i pazienti dei centri per non autosufficienti non avevano diritto al trasporto perché non rientravano nella categoria dei disabili di cui all’art. 46 L.R. n. 4/2010.

I tre centri, tramite l’Avvocato Paolo Gaballo, hanno invocato giustizia al Tar Lecce, sostenendo che l’Asl dovesse farsi carico anche del servizio di trasporto dei pazienti non autosufficienti, non potendo esistere una distinzione tra le tipologie dei centri diurni quanto al dovere delle Asl pugliesi di farsi carico dei servizi di trasporto. Inoltre, la mancata attivazione del servizio di trasporto avrebbe creato gravissimi danni ai pazienti dei centri ed alle rispettive famiglie, a cui sarebbe stato impedito di poter fruire di un servizio indispensabile per somministrare le terapie di cui i pazienti non autosufficienti avevano estrema necessità secondo quanto stabilito dalla stessa ASL Lecce nei propri PAI – piani di assistenza individuale.

L’Avvocato Paolo Gaballo

Il Tar, Sez. III, non ha accolto i ricorsi. Tuttavia, i tre centri diurni non si sono dati per vinti e hanno appellato le decisioni al Consiglio di Stato.

Nei giudizi dinanzi al supremo organo della giustizia amministrativa la Regione Puglia e l’Asl Lecce si sono opposti agli appelli dei centri e contestavano, sotto ulteriori aspetti, le sentenze del TAR con appositi appelli incidentali.

Con tre sentenze pubblicate questa mattina la III^ Sezione (Presidente Raffaele Greco – relatore Antonio Massimo Marra), accogliendo le tesi dell’Avvocato Gaballo, ha riformato le decisioni di primo grado, ha accolto tutti gli appelli dei centri diurni ed ha rigettato gli appelli incidentali della Regione e dell’Asl, stabilendo che quest’ultima è tenuta ad attivare il servizio di trasporto anche in favore dei centri diurni per non autosufficienti e dei rispettivi pazienti.

Nelle pronunce si leggono passaggi particolarmente significativi sulla valenza generale delle tre decisioni per tutti i centri diurni per non autosufficienti: “dal quadro normativo regionale attuale non può che discendere il carattere onnicomprensivo, e quindi esteso a tutte le tipologie di centri diurni, dell’obbligo delle AA.SS.LL. di farsi carico dei servizi di trasporto. Non sono autorizzate distinzioni tra diverse tipologie di centri diurni quanto al dovere delle aziende sanitarie di farsi carico dei servizi di trasporto”. L’Asl Lecce e la Regione Puglia sono state anche condannate, in solido, a pagare le spese di lite in favore dei centri diurni e dei pazienti appellanti.

Le tre nuove decisioni del Consiglio di Stato rivestono particolare importanza, in quanto consentono di sbloccare, definitivamente, una situazione che si trascina da anni in danno dei centri diurni per non autosufficienti e rappresentano una pietra miliare nella distribuzione delle competenze dei servizi in favore dei pazienti non autosufficienti e nell’interpretazione della normativa regionale in materia.

Soddisfazione per l’esito del giudizio è stata espressa dai centri diurni, dall’Avv. Paolo Gaballo e dai familiari dei pazienti disabili dei centri diurni.

“Le decisione del Consiglio di Stato” – dichiara Gaballo, “hanno valenza generale perché forniscono una importante chiave di lettura della normativa regionale per il trasporto per tutti i centri diurni per non autosufficienti della Regione Puglia”.



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