
È illegittimo il sistema degli impianti di rifiuti “minimi”!!!
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, riconoscendo fondate le censure proposte da alcuni operatori pugliesi che avevano contestato la decisione della Regione Puglia di sottoporre gran parte degli impianti regionali di trattamento rifiuti a regolazione.
Il meccanismo era il seguente: La Regione Puglia, sulla base di una delega ricevuta da Arera (l’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente), aveva individuato gli impianti regionali di chiusura del ciclo cosiddetto “minimi”, che avrebbero dovuto garantire il trattamento dei rifiuti urbani regionali a tariffe controllate.
Il sistema era stato contestato dai titolari degli impianti che avevano segnalato molteplici profili di incompatibilità con il quadro normativo di riferimento. Incompatibilità già rilevata dal Tribunale Amministrativo Regionale di Milano lo scorso mese di febbraio e ora definitivamente accertata dal Consiglio di Stato con la pubblicazione delle sentenze che hanno deciso gli appelli proposti da Arera, Ager (Agenzia regionale dei rifiuti) e Regione Puglia.
Sono state accolte le tesi dei difensori degli impianti, gli avvocati Luigi Quinto e Vittorio Triggiani per le società Appia Energy ed Heracle, Ernesto Sticchi Damiani e Michele Vaira per la Cooperativa Nuova San Michele e Bice Annalisa Pasqualone per De Cristofaro.

I giudici di Palazzo Spada hanno rilevato che “è lo Stato a dover indicare le regole, cui le Regioni daranno attuazione…. D’altro canto, il necessario bilanciamento tra contrapposti interessi egualmente tutelati dalla Costituzione (la tutela dell’ambiente, da un lato, in tutte le sue implicazioni, da un lato e le ragioni dell’imprenditoria privata, dall’altro) non può essere rimesso alla singola Regione in assenza di scelte dello Stato, che, ove richiedono elaborazioni concettuali, dovranno assumere veste necessariamente normativa; ove siano correlate a situazioni concrete di deficit, necessitano comunque di un’angolazione prospettica equidistante e complessiva, come tale capace di valutare necessità e priorità nonché di imporre conseguentemente il sacrificio dell’una a discapito di altra”.
I giudici di “Palazzo Spada” hanno concluso evidenziando che “Arera nel fornire i criteri per individuare gli ‘minimi quale fattore essenziale per la chiusura del ciclo integrato dei rifiuti, non solo ha indirizzato il potere programmatorio delle Regioni, avocandosi un potere di direttiva attribuito allo Stato, che il legislatore non ha inteso delegarle…; ma ha di fatto arricchito di contenuti ad esso estranei il potere pianificatorio delle Regioni, individuando la soluzione ‘normativa’ alle criticità impiantistiche nella sostanziale acquisizione al sistema pubblicistico di impianti operanti in regime di libera concorrenza”.
«In definitiva – ha commentato Luigi Quinto, difensore di alcune società ricorrenti – il Giudice Amministrativo ha censurato l’operato di Areraper aver agito in carenza assoluta di potere, esercitando cioè funzioni che non le sono mai state attribuite dallo Stato».
La decisione del Consiglio di Stato travolge sul punto gli atti di programmazione di tutte le regioni italiane, in Puglia rappresentati dal Piano Regionale e dalla delibera della Giunta Regionale n. 2251 del 29 dicembre 2021. Si legge infatti in sentenza che “la carenza di potere e il vizio di incompetenza che affligge la delibera di ARERA si riverbera inevitabilmente sulle deliberazioni e sugli atti regionali adottati in esecuzione della stessa”.
La conseguenza è che gli impianti pugliesi continueranno a operare nel regime attuale con una differenza tra quelli che trattano i rifiuti urbani indifferenziati e quelli che trattano i rifiuti organici ed i rifiuti speciali. I primi rimangono soggetti al regime concessorio, con aggiornamento delle tariffe di conferimento secondo i meccanismi contrattuali. I secondi ritornano in regime di libero mercato, privi di vincoli sia sotto il profilo tariffario sia sotto il profilo dei flussi. A nessuno di essi potrà essere applicato il regime regolatorio tariffario di Arera.