Le prove dei concorsi non devono essere video-registrate, Tar dà ragione al Comune di Tuglie

La vicenda ha riguardato una selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore direttivo di vigilanza. Il comune difeso dall’Avvocato Pietro Quinto.

Una decisione di particolare importanza è stata pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce (Presidente Mangia, Estensore Palmieri) in materia di concorsi indetti dalle Amministrazioni Comunali e, in particolare, sulle modalità di svolgimento delle prove orali.

La vicenda ha riguardato una selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore direttivo di vigilanza nel Comune di Tuglie.

Una partecipante, che non aveva superato la prova orale, ha invocato la violazione di un Regolamento regionale (n. 20/09), secondo cui nei concorsi per l’accesso ai rapporti di lavoro nella Regione Puglia «l’intero svolgimento delle prove orali sono registrate con apparecchiature audio-video da personale qualificato». Il Comune di Tuglie non aveva adempiuto a tale prescrizione.

La difesa del Comune, rappresentata dall’Avvocato Pietro Quinto, ha eccepito che tale previsione normativa – estendibile anche a tutti gli enti regionali – non può applicarsi automaticamente. Questa, infatti, può avvenire solo «nell’ambito dei rispettivi ordinamenti e secondo le modalità organizzative di ciascuno».

L’Avvocato Pietro Quinto

Il legale leccese, nel corso della discussione, ha sottolineato come, per un verso, va salvaguardata l’autonomia a rilevanza costituzionale dell’Ente Comune e, per altro verso, come la stessa legge regionale faccia espresso riferimento alla prevalenza dei regolamenti dei singoli Enti. Nella specie, il regolamento del Comune di Tuglie, riproducendo la normativa statale sui concorsi pubblici, ha previsto che la prova orale deve avvenire in un locale aperto al pubblico, in modo da assicurare la massima partecipazione di tutti gli interessati.

Per tali ragioni – ha affermato il Tar – nessun obbligo di video-registrazione della prova orale sussisteva a carico dell’Ente.

“Il principio di diritto affermato dal TAR – sottolinea Quinto – riferito alle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali hanno una validità estendibile a tutti i Comuni salentini e pugliesi.

Assume una particolare rilevanza la interpretazione dei limiti di applicabilità agli Enti locali della disciplina regionale circa l’obbligo di registrare le operazioni di sorteggio delle prove scritte nonché l’intero svolgimento delle prove orali con apparecchiature audio-video. Si tratta di una sentenza che mette al riparo gli Enti locali da innumerevoli contestazioni nella materia delicata dei pubblici concorsi”.