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Vietata la costruzione di una piscina all’interno del Parco Otranto-Santa Maria di Leuca, respinto il ricorso

by Redazione
27 Agosto 2025 11:51
in Attualità
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Il Tar di Lecce

Il Tar di Lecce

Con sentenza n. 1164 del 4 luglio 2025, il Tar Lecce, I Sezione, Presidente Antonio Pasca, Estensore Daniela Rossi, ha respinto il ricorso e confermato la legittimità del parere del Parco Otranto-Santa Maria di Leuca, difeso dall’avvocato Francesco G. Romano.

In particolare, parte ricorrente aveva chiesto l’autorizzazione per la sostituzione di un vano garage esistente con una piscina, di pertinenza dell’abitazione adiacente, con demolizione del solaio di copertura del vano garage e posa di una struttura in acciaio confinata all’interno delle mura perimetrali.

La proposta era stata, tuttavia, rigettata dall’Ente Parco poiché ritenuta tra le proposte non potevano essere accolte alla luce della normativa in essere. Il Tar Lecce, dando ragione all’Ente Parco difeso dall’Avvocato Francesco Romano, ha confermato che, a norma dell’art. 4 della L.R. 30/2006, sono vietate le nuove costruzioni all’interno della Aree ricomprese nel Parco.

E infatti, secondo il Tar la sostituzione di un vano garage e la realizzazione di una piscina “(con demolizione del solaio di copertura del vano garage e posa di una struttura in acciaio confinata all’interno delle mura perimetrali) comporta una sostanziale e permanente variazione delle caratteristiche strutturali del volume esistente (il garage) e della sua originaria destinazione urbanistica, mediante la realizzazione di un nuovo manufatto, del tutto differente per caratteristiche funzionali e strutturali (la piscina)”.

Il Giudice Amministrativo, infatti, conferma che sulle aree ricomprese nel Parco Otranto-Santa Maria di Leuca – come negli altri parchi regionali – è possibile realizzare esclusivamente interventi di manutenzione (e non interventi di nuova costruzione e ristrutturazione) e quello richiesto dalla parte non può essere ricompreso nella categoria degli interventi di manutenzione.
La sentenza è di particolare interesse poiché, da un lato, conferma quali siano gli interventi ammissibili nelle zone Parco e dall’altro poiché chiarisce la differenza tra le categorie nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione.

 

Tags: tribunale-amministrativo-regionale
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