Concorsi pubblici, il Tar Lazio fa chiarezza della discrezionalità tecnica della Pubblica Amministrazione

La vicenda ha preso il via dal ricorso di una professoressa salentina che ha partecipato al concorso indetto dal Ministero della Pubblica Istruzione

Concorsi pubblici

In un periodo nel quale le prove scritte nei concorsi pubblici si svolgono con quesiti a risposta “chiusa” interviene una importante sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio che fa chiarezza sui limiti della discrezionalità tecnica della Pubblica Amministrazione nella formulazione dei quesiti e delle risposte ammissibili per l’attribuzione dei punteggi.

La vicenda ha riguardato una professoressa salentina che ha partecipato al concorso indetto dal Ministero della Pubblica Istruzione per il reclutamento di personale docente per discipline letterarie latino e greco.

La docente, pur avendo risposto a tutti i quesiti, non si è vista riconoscere i punti necessari per accedere alla prova orale. Ciò perché per uno specifico quesito riguardante un brano dell’opera di Proust il Ministero ha ritenuto esatta solo una tra le quattro risposte indicate e invece la professoressa aveva indicato un’altra risposta ritenuta da lei egualmente esatta. Da qui il ricorso al Tar con l’Avvocato Pietro Quinto, che ha dimostrato, attraverso l’esibizione di pareri resi da illustri studiosi dell’opera di Proust, tra i quali il prof. Luciano Canfora, come la risposta resa dalla ricorrente dovesse essere considerata esatta al pari di quella indicata dal Ministero. Con la conseguente attribuzione del relativo punteggio.

L’Avvocato Pietro Quinto

La questione di diritto discussa nel giudizio dal legale leccese e condivisa dal Giudice Amministrativo nella sua sentenza, ha riguardato i limiti della potestà tecnico discrezionale della Pubblica Amministrazione e, quindi, l’ammissibilità del sindacato del Giudice Amministrativo.

Quinto ha sostenuto che la discrezionalità tecnica della P.A., in linea di principio non censurabile, può essere sottoposta al vaglio del Giudice Amministrativo allorquando vengono superati due limiti fondamentali: a) il principio di ragionevolezza; b) l’attendibilità tecnico scientifica. In questi termini il Tribunale ha risolto la controversa questione interpretativa riconoscendo che nel caso in esame non vi fosse un’unica risposta “esatta”, potendo invece essere ammessa anche la risposta fornita dalla candidata. Per l’effetto la ricorrente è stata ammessa alla prova orale.

Nel commentare la decisione Pietro Quinto ha evidenziato come “i principi affermati dal Tar Lazio potranno rappresentare un’autorevole guida per la Pubblica Amministrazione sia con riferimento alla formulazione dei quesiti finalizzati ad accertare la preparazione dei candidati nei vari settori lavorativi e quindi l’effetto utile del concorso, sia nella individuazione delle risposte attendibili, che possono talvolta superare il limite delle cosiddette ‘risposte chiuse’”.