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Il Tar accoglie il ricorso di un lido di Gallipoli, può mantenere la struttura montata tutto l’anno

by Redazione
4 Novembre 2021 8:58
in Attualità
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porto-cesareo

Un lido a Porto Cesareo

Con sentenza n. 1478 del 15 ottobre 2021, il Tar Lecce, I Sez., Presidente Antonio Pasca – Estensore Ettore Manca, ha accolto il ricorso proposto dal Lido Rivabella, difeso dagli avvocati Leonardo Maruotti e Francesco G. Romano e iscritto alla Federazione Imprese Demaniali, avverso il provvedimento del Comune di Gallipoli di diniego al mantenimento delle strutture.

In particolare, il Comune riteneva di dover applicare una disciplina maggiormente rigorosa rispetto a quella utilizzata in passato che ha consentito l’assenso della struttura balneare: secondo quanto sostenuto dal Comune, applicando l’attuale normativa più restrittiva non sarebbe stato possibile rilasciare il permesso annuale e, di conseguenza, lo stabilimento avrebbe dovuto smontare le strutture, ogni anno.

Il Tar, investito della questione, aderendo alla tesi dei legali, afferma che risulta non pertinente “la conseguente rilevanza di una diversa disciplina rispetto a quella finora applicata” in quanto “risulta irragionevole applicare al medesimo titolo presupposti diversi e più stringenti per il periodo invernale rispetto a quello estivo, semmai dovendosi svolgere, già sul piano logico prima che giuridico, considerazioni esattamente opposte”.

In altri termini, il Giudice salentino ha chiarito che una volta che è stato dato l’assenso per realizzare una struttura nel periodo estivo, le amministrazioni non possono richiedere ulteriori requisiti per mantenere montate le strutture tutto l’anno.

Esprime grande soddisfazione Mauro Della Valle, Presidente dell’Associazione Oasi – Federazione Imprese Demaniali, associazione cui aderisce la ricorrente, secondo cui “Il Tar Lecce fa chiarezza e conferma che una amministrazione non può far valere, in sede di mantenimento, delle norme più serrate rispetto a quelle che avevano consentito la realizzazione della struttura. Ciò consente di evitare il paradosso che strutture conformi in una parte dell’anno, perdano tale conformità nel restante periodo.

Resta, in ogni caso, ancora una volta il rammarico della necessità dell’intervento del Tribunale per far valere le ragioni dei balneari”.

Tags: tribunale-amministrativo-regionale
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