Il Tar boccia la disciplina Arera in materia di rifiuti, in vista possibili aumenti della Tari

Accogliendo i ricorsi proposti dall’Avvocato Luigi Quinto per conto di alcuni operatori del settore, il Tribunale ha condannato Arera a completare il procedimento di approvazione dei Pef

Con una serie di sentenze pubblicate nei giorni scorsi, la Prima sezione del Tar Milano, competente in via esclusiva a giudicare i provvedimenti dell’Autorità di regolazione dei Rifiuti (Arera), è intervenuta sull’iter di approvazione dei Pef da parte di Arera e sui contratti di appalto in materia di rifiuti.

Accogliendo i ricorsi proposti dall’Avvocato Luigi Quinto per conto di alcuni operatori del settore (le società Gial, Ecotecnica, Teknowaste, Cogei, Bianco, Sogeco, Armando Muccio, Cave Marra, Axa, Ciclat, CNS) che svolgono il servizio di igiene urbana in molti Comuni delle province di Lecce, Brindisi e Taranto, il Tribunale ha condannato Arera a completare il procedimento di approvazione dei Pef validati dall’Agenzia regionale per la Puglia (Ager), rilevando come non possa essere differita la sua conclusione in seguito alla richiesta di chiarimenti formulata da Arera ad Ager, e neppure per effetto dell’avvio di una nuova istruttoria da parte dell’Agenzia Regionale. Ciò in quanto tale attività si è svolta quando il termine per concludere il procedimento era già decorso.

“Le decisioni del Tar meneghino – ha evidenziato il legale leccese – sono di particolare rilevanza perché chiariscono come il termine di 30 giorni fissato dalla disciplina regolatoria per l’approvazione dei Pef possa essere interrotto per una sola volta e comunque solo prima della sua scadenza. Questo consentirà di pervenire alla determinazione del corrispettivo del servizio in modo più tempestivo di quanto accaduto nel biennio 2024-2025, in cui non si è ancora giunti ad una definizione certa del canone.

L’Avvocato Luigi Quinto

Ancor più rilevante – ha aggiunto– è l’ulteriore recente decisione dello stesso Tar, resa sempre su ricorso degli operatori del settore, che ha chiarito come il canone contrattuale debba essere soggetto alla revisione dei prezzi secondo le inderogabili disposizioni contenute nel Codice dei Contratti pubblici, recepite nei singoli contratti d’appalto”.

La funzione della disciplina regolatoria – ha chiarito il Tar – non è quella di sostituirsi al contratto, bensì quella di integrarlo, stabilendo un tetto massimo che il canone contrattuale non può superare. Per questa ragione il Giudice ha dichiarato illegittimo il Contratto tipo predisposto dall’Autorità nella parte in cui ha escluso la revisione prezzi del canone contrattuale, che, pertanto, dovrà essere riconosciuta al gestore sin dalle validazioni attualmente in corso, relative alle annualità 2024 e 2025, con la possibilità di estenderla anche alle annualità precedenti, a partire dal 2020, anno di entrata in vigore della nuova disciplina regolatoria.

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