La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, con l’ordinanza n. 15776/2026, ha rigettato definitivamente il ricorso proposto dalla “Robinson Club Italia S.p.A.”. Con questa decisione, i giudici di legittimità hanno confermato la piena regolarità degli atti impositivi TARSU emessi dal Comune di Ugento in relazione al noto villaggio turistico situato nel territorio comunale.
La sentenza chiude un lungo e articolato contenzioso tributario. Nel giudizio davanti alla Suprema Corte, il Comune di Ugento è stato rappresentato e difeso dall’Avv. Pietro Quinto, le cui tesi difensive sono state integralmente accolte dalla Sezione Tributaria
Il cuore della pronuncia risiede nel riconoscimento del potere regolamentare degli enti locali. La Cassazione ha infatti ribadito un principio fondamentale per la gestione dei tributi sui rifiuti (valido per la TARSU e, per estensione, per l’attuale TARI).
«La Corte – sottolinea l’Avv. Pietro Quinto – ha ribadito un principio di grande rilievo per i Comuni: in materia di TARSU (e, oggi, TARI) l’ente locale dispone di un’ampia discrezionalità nel differenziare le tariffe tra civili abitazioni e strutture ricettive, in ragione della loro diversa capacità di produrre rifiuti, senza che ciò richieda specifiche motivazioni puntuali nelle delibere regolamentari»
L’Avvocato Pietro Quinto
Un punto centrale del contenzioso riguardava l’inquadramento tariffario del villaggio turistico. La Suprema Corte ha ritenuto legittima l’assimilazione dei villaggi turistici alla categoria “alberghi-ristoranti”, respingendo l’ipotesi di una tassazione equiparata a quella delle civili abitazioni.
I motivi cardine di questo orientamento sono la gestione unitaria, i villaggi turistici offrono un insieme integrato di servizi destinati all’ospitalità e la maggiore produzione di rifiuti, la natura stessa della struttura ricettiva comporta un’intensità d’uso e una capacità di generare rifiuti nettamente superiore rispetto alle utenze domestiche.La Cassazione ha fatto chiarezza anche sull’impatto della stagionalità dell’attività ai fini del calcolo del tributo. I giudici hanno stabilito che la mera apertura stagionale non dà diritto a sconti automatici o a misure inferiori della tariffa, a meno che non sia espressamente previsto dai regolamenti locali.
Nel caso specifico del Comune di Ugento, è stata confermata la correttezza dell’applicazione della sola riduzione del 10% già prevista dall’Ente per le utenze a uso stagionale. Eventuali agevolazioni ulteriori possono essere applicate solo se previste da specifiche disposizioni del regolamento comunale e supportate da una tempestiva e formale dichiarazione del contribuente.
La decisione della Sezione Tributaria non risolve solo una specifica vertenza locale, ma fissa un perimetro giuridico chiaro per il futuro.
«La decisione – conclude l’Avv. Quinto – conferma la solidità delle scelte regolamentari del Comune di Ugento in materia di tributi sui rifiuti e rappresenta un importante precedente per tutte le amministrazioni chiamate a disciplinare, in modo equilibrato ma rigoroso, tale imposta sulle strutture turistico-ricettive, valorizzando i margini di autonomia riconosciuti dall’ordinamento agli enti locali».