Concorso pubblico per infermieri, il Tar Lecce chiede alla Asl di rispettare le procedure di mobilità

Tortuosa la vicenda del concorso bandito da Asl Lecce per la copertura di 100 posti da infermiere. Lunga la vicenda giudiziaria che ne è seguita.

La questione è lunga e riguarda il concorso pubblico straordinario indetto dalla Asl Lecce per la copertura di n. 100 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermieri. I posti, in base al bando, erano da coprirsi nella misura del 50% mediante accesso dall’esterno e nella misura del restante 50% mediante stabilizzazione di personale precario.

Avverso il provvedimento, un gruppo di circa 30 infermieri, tutti aventi qualifica, con contratto a tempo indeterminato fuori provincia o regione, ha proposto ricorso al Tar Lecce, motivando che l’Amministrazione avrebbe dovuto procedere allo scorrimento delle graduatorie di mobilità preesistenti ed efficaci (di cui gli stessi facevano parte), che il provvedimento non indicava in alcun modo il perchè non era stata data la preferenza allo scorrimento delle graduatorie: un inutile dispendio di denaro, secondo i ricorrenti.

I ricorsi e la richiesta di sospensiva

In particolare, nel ricorso si è sostenuto il comportamento illegittimo della Asl di Lecce perché avrebbe dovuto provvedere al preventivo scorrimento delle graduatorie di mobilità o allo scorrimento delle graduatorie dei precedenti concorsi e, solo in seguito, bandire un nuovo concorso.

Per evitare che, nelle more del giudizio, si consolidassero effetti irreparabili per la propria posizione, i ricorrenti hanno richiesto, pertanto, al T.A.R. di adottare una pronuncia cautelare che sospendesse l’efficacia dei provvedimenti impugnati.

La Asl Lecce si è opposta all’accoglimento del ricorso e dell’istanza cautelare, sostenendone l’infondatezza.

All’esito della Camera di Consiglio del 29.03.2017, la Sezione Seconda del T.A.R. per la Puglia – Sezione di Lecce, ha respinto l’istanza di sospensione sul presupposto che, nel caso di specie, appariva preponderante, nell’ambito del bilanciamento di esigenze contrapposte e allo stato degli atti, la posizione del personale da stabilizzare, al quale la procedura concorsuale era riservata in misura pari al 50%.

Il Consiglio di Stato

L’ ordinanza veniva portata dai ricorrenti, assistiti dall’avv. Alfredo Caggiula, innanzi al Consiglio di Stato, con nuovo ricorso. All’esito dell’udienza cautelare fissata per il giorno 27 luglio 2017, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, sospendendo di fatto il bando della Asl Lecce, limitatamente alla quota della metà dei posti da coprire con la procedura di stabilizzazioni dei precari, affermando il chiaro principio secondo cui “pur in presenza della normativa che consente le nuove procedure di assunzione con quote di riserva a favore dei precari, la mobilità, per evidente ragioni di contenimento della spesa pubblica, rappresenta pur sempre la prioritaria modalità di copertura dei posti vacanti ai sensi dell’art. 30, co. 1 e 2bis, d.lgs. 165/01”.

Nelle more della fissazione dell’udienza pubblica dinanzi al Tar Lecce, si sono aggiunti altri infermieri, assistiti dagli avv.ti Alfredo Caggiula e Simone Scotellaro e con la collaborazione dell’avv. Rebecca Longo, che hanno portato avanti le proprie ragioni.

Luglio 2017

Nel luglio 2017, hanno avversato la deliberazione con la quale l’ASL Lecce prendeva atto e formalizzava l’accordo sottoscritto da tutti i Direttori Generali delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale della Puglia, concernente la disciplina della utilizzazione delle graduatorie di concorsi pubblici per reclutamento di personale a tempo indeterminato e di avvisi per l’assunzione di personale a tempo determinato; nonché la clausola del bando del 29.12.2016 nella parte in cui la ASL aveva “manifestatol’interesse all’utilizzo per n. 43 posti delle graduatorie degli idonei (riservata egenerale) del citato concorso a 199 posti indetto dalla ASL Bari”. Secondo i ricorrenti era prioritaria la mobilità rispetto a qualsiasi altra forma di reclutamento.

Ottobre 2017

Nell’ottobre 2017, venne presentato ulteriore ricorso per motivi aggiunti avverso l’avviso pubblico dell’8.9.2017, rivolto al personale, tecnico-professionale e infermieristico, con il quale l’Asl Lecce invitava il personale avente determinate caratteristiche di servizio a presentare il modulo al fine di provvedere alla ricognizione del personale, tecnico-professionale e infermieristico con rapporto di lavoro a tempo determinato.

Gli infermieri che hanno scelto di adire i giudici amministrativi, hanno sostenuto che il previo esperimento delle procedure di mobilità è un principio generale e inderogabile e che il Consiglio di Stato aveva sospeso il bando con riferimento alla quota della metà dei posti da coprire mediante stabilizzazione.

Da qui la pubblica udienza del 31 gennaio 2018

La pronuncia del Tar

Il Tar ha così accolto il ricorso e i motivi aggiunti sulla base dei principi per cui le Amministrazioni, prima di procedere all’indizione di pubblici concorsi finalizzati alla copertura di posti vacanti, devono attivare le procedure di mobilità esterna del personale di altre Amministrazioni pubbliche. Ne discende la preferenza del legislatore per le procedure di mobilità esterna rispetto alle selezioni concorsuali e perciò anche rispetto allo scorrimento delle graduatorie concorsuali già pubblicate.

Insomma, secondo i giudici amministrativi di via Rubichi occorre dare la prevalenza alle procedure di mobilità rispetto non solo all’indizione di un nuovo concorso, ma anche rispetto alla procedura di stabilizzazione.



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