Chiede il trasferimento per assistere i genitori malati: il TAR dà ragione a un Carabiniere leccese

Con una sentenza destinata a fare scuola, il TAR di Bari spiega come il diniego di trasferimento di un militare deve deve essere dettagliatamente motivato, a pena di illegittimità. Esultano gli avvocati Sturdà e Carpentieri.

carabinieri

Il Carabiniere può tornare nella sua Lecce per assistere i genitori anziani e malati. Questa – in attesa del provvedimento ufficiale – la conseguenza di quanto ha deciso nelle scorse ore il TAR Puglia, Sezione di Bari, che ha accolto le pretese di un militare salentino, da anni in servizio nel nord d’Italia.

La storia vede come protagonista un Carabiniere che da tempo prestava servizio nel settentrione: da qualche mese, però, aveva avanzato richiesta all’Arma si essere avvicinato a casa, per ragioni familiari, proprio per restare vicino ai suoi genitori non autosufficienti. Il Comando Generale, però, lo ha spedito nel foggiano, a 400 chilometri da casa, rendendo di fatto inutile lo scopo del trasferimento.

“Avvicinato” a 400 km

“Nonostante abbia provato comunque ad aver cura dei genitori da così lontano – spiegano i suoi legali Cristian Sturdà e Luisa Carpentieri – alla fine il militare ha deciso a chiedere nuovamente l’avvicinamento a Lecce, ma il Comando gli respingeva la domanda. A quel punto abbiamo adito il TAR Bari chiedendo giustizia”.

Ieri la sentenza: Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto le pretese del militare, affermando che “il Comando dei Carabinieri non può negare il trasferimento richiesto ai sensi della legge 104 senza motivare compiutamente le ragioni del diniego”.

Il TAR Bari, infatti, ha evidenziato che a fronte della discrezionalità riconosciuta dall’ordinamento militare all’Amministrazione in materia di trasferimento, “l’unico strumento di controllo di legalità esercitabile dall’interessato rimane l’analisi della motivazione del provvedimento di diniego, che richiede, quanto meno, una ponderazione concreta tra le specifiche esigenze familiari con quelle di servizio e la disponibilità negli organici degli Uffici interessati dal trasferimento, sulla base di parametri oggettivi, anche numerici, certi, non potendosi ritenere congrua argomentazione motivazionale il generico richiamo a gravi carenze di organico, poiché ciò renderebbe oscuro l’iter logico ed istruttorio seguito dalla P.A. nel caso concreto ed astrattamente rigettabili un numero indefinito di domande”.

“Quindi, il No espresso sulla base di generiche esigenze di organico non è legittimo e deve essere annullato, consentendo al militare di potersi finalmente avvicinare alla sua famiglia”, spiegano ancora Sturdà e Carpentieri.

Una decisione di assoluta rilevanza per la giurisprudenza amministrativa italiana quella adottata dai giudici pugliesi (Sentenza 00108)2018) che, pur riconoscendo l’autonomia all’amministrazione militare, sancisce come non basti avanzare generici motivi organizzativi di organico per negare un trasferimento, ma questi motivi vanno compiutamente specificati e dettagliati. In caso contrario, il diniego risulta essere illegittimo.



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