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Dopo il Tar anche il Consiglio di Stato dice sì, il progetto degli idrovolanti a Santa Maria al Bagno può partire

by Redazione
20 Giugno 2022 18:26
in Attualità
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Il Consiglio di Stato rigetta l’istanza cautelare avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce che aveva respinto il ricorso contro il progetto degli idrovolanti nella marina di Santa Maria al Bagno. Ora il nuovo servizio turistico potrà “decollare”!

I fatti

Nel febbraio 2021 il proprietario di un’abitazione vicina al giardino della memoria di Santa Maria al Bagno e presidente dell’omonimo Comitato a difesa della marina e del giardino della memoria, ha impugnato al Tar il progetto degli idrovolanti sul quale l’Amministrazione Comunale punta per incrementare l’economica turistica della marina.

Nel 2020, infatti, il Comune di Nardò aveva ottenuto un finanziamento a fondo perduto del programma europeo Interreg Grecia/Italia 2014/2020, per un importo di 533mila euro, per l’installazione di una idrosuperficie con mini terminal a Santa Maria al Bagno. Il finanziamento era condizionato alla realizzazione dell’opera nei tempi programmati. Sul progetto si è svolta una conferenza dei servizi per l’acquisizione dei pareri da parte delle Autorità competenti; la conferenza dei servizi si era conclusa con l’acquisizione di tutti i pareri favorevoli alla realizzazione, compreso quello della Soprintendenza.

Il ricorso al Tar

Sennonché nel febbraio 2021 il proprietario ha impugnato dinnanzi a “Via Rubichi” la conferenza dei servizi e i pareri acquisiti all’interno della stessa, in particolare quello della Soprintendenza, a difesa della sua abitazione. L’Amministrazione di neretina, quindi, ha deciso di difendersi in giudizio con l’Avvocato Paolo Gaballo, il quale, innanzi ai giudici del Tar, ha eccepito la tardività del ricorso, poiché notificato oltre il termine di decadenza di 60 giorni dalla conoscenza dei provvedimenti impugnati da parte del ricorrente e il difetto di legittimazione sia del ricorrente, che del comitato che lo stesso rappresenta, per carenza di presupposti necessari.

All’udienza camerale del marzo 2021 i legali del ricorrente hanno rinunciato all’istanza di sospensione che avevano richiesto contro i provvedimenti impugnati. Il pomeriggio dello stesso giorno i legali, però, hanno notificato n un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica intestato al padre dell’uomo, comproprietario dell’abitazione, che contestava, per le stesse ragioni del figlio, i provvedimenti già impugnati da quest’ultimo.

L’Amministrazione di Nardò ha quindi deciso di trasporre il giudizio al Tribunale Amministrativo e, tramite l’Avvocato Gaballo, ha evidenziato la corretta la localizzazione dell’opera pubblica lungo la costa neretina, trattandosi di scelte che, pur essendo riservate alla discrezionalità dell’amministrazione, erano state adeguatamente istruite e motivate, tenendo conto anche del giardino della memoria, visto che lo stesso sarebbe stato riqualificato, valorizzato e impegnato solo in minima parte, senza alcun impatto.

Nel luglio 2021, la Prima Sezione di “Via Rubichi” (Presidente Ettore Manca, relatore Silvio Giancaspro), accogliendo le tesi del legale del Comune, ha pubblicato la sentenza che rigettava il ricorso, ritenendolo infondato. Secondo il Tar, “l’amministrazione ha esercitato i propri poteri discrezionali senza omettere di valutare e comparare tutti gli interessi coinvolti dalla scelta localizzativa e in particolare l’interesse alla conservazione del valore simbolico del giardino della memoria”.

L’Appello al Consiglio di Stato

Il ricorrente, però, non si è dato per vinto e ha proposto Appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza, chiedendone la sospensione dell’efficacia. L’udienza si è svolta mercoledì scorso in presenza degli avvocati delle parti interessate.

Nella mattinata di oggi la IV Sezione – Presidente Ermanno De Francisco, relatore Silvia Martino – accogliendo la tesi difensiva di Gaballo, ha rigettato l’istanza cautelare, ritenendo che “l’appello non presenta apprezzabili elementi di “fumus boni juris”, sia per quanto concerne la scelta della localizzazione dell’opera pubblica, sia in ordine alla dedotta violazione delle garanzie procedimentali”.

Il ricorrente, inoltre, è stato anche condannato a pagare le spese di lite della fase cautelare in favore del Comune di Nardò.

È stato così scongiurato il rischio di perdita del finanziamento comunitario da parte del Comune che, nei prossimi giorni, potrà finalmente avviare ed offrire alla collettività un importante servizio turistico.

Tags: consiglio-di-statotribunale-amministrativo-regionale
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