Legittimo il divieto di terzo mandato consecutivo per i componenti dei consigli forensi, è quanto stabilito dalla Corte Costituzionale che si è riunita in camera di consiglio per discutere le questioni sollevate dal Consiglio nazionale forense sulla legittimità costituzionale del divieto del terzo mandato consecutivo dei componenti dei Consigli circondariali forensi, previsto dalla legge n. 113/2017.
Una decisione questa che potrebbe avere serie ripercussioni sulla composizione del nuovo Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce insediatosi esattamente un mese fa e che vede alcuni componenti – a partire dal Presidente Roberta Altavilla – dell’organo di governo dei legali salentini aver sforato. Oltre alla numero uno, nella stessa situazione ci sono anche Vincenzo Caprioli, Segretario; Luigia Fiorenza Tesoriere e gli avvocati Simona Bortone e Raffaele Fatano.
Adesso si attendono le motivazioni, ma dall’ufficio stampa della Consulta fanno sapere che: “Al termine della discussione le questioni sono state dichiarate non fondate. La Corte ha escluso che il divieto in questione violi il diritto di elettorato passivo degli iscritti e ha considerato che la norma censurata realizza un ragionevole bilanciamento con le esigenze di rinnovamento e di parità nell’accesso alle cariche forensi. La Corte ha inoltre ritenuto che la disposizione censurata non ha carattere retroattivo, come già affermato dalle sezioni unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 32.781/2018)”, a ogni modo il divieto in questione consente la ricandidabilità dopo un quadriennio di sosta.
Sul provvedimento, con un posto sul suo profilo facebook, si è espresso l’avvocato Salvatore De Mitri: “La Corte Costituzionale si è pronunciata. Si auspicano le dimissioni non solo degli ineleggibili, ma anche di coloro i quali hanno sposato e condiviso la scelta dei medesimi. Nuove elezioni nel foro di Lecce sono doverose. Mi fa piacere che molti si siano risvegliati e parlino. Questa situazione è da addebitarsi non soltanto ai plurimandatari, ma anche e soprattutto alla maggioranza dell’elettorato attivo, il maggiormente colpevole. Nel caso di specie non si applica l’art. 16 della legge 113/17”.