Con una importante ordinanza, il Tribunale Amministrativo Regionale Puglia – Bari, accogliendo in sede cautelare il ricorso di una associazione temporanea di farmacisti della Provincia di Lecce, difesa dall’Avvocato Pietro Quinto, ha invitato la Regione Puglia a riconsiderare l’affermazione – contestata dai ricorrenti – della sopravvenuta scadenza della graduatoria per l’assegnazione delle 188 sedi farmaceutiche nel territorio regionale.
Si tratta delle nuove sedi scaturite dalla applicazione del famoso decreto Monti che ridusse il rapporto tra abitanti e farmacie prevedendone una ogni 3.300 residenti.
Come previsto da quel provvedimento, venne indetto un concorso straordinario per soli titoli con la domanda di tutti gli aspiranti farmacisti inclusi nella graduatoria regionale e scorrimento della stessa fino all’assegnazione di tutte le nuove sedi.
La Regione, però, dopo aver effettuato gli interpelli sino al 406° posto, ha ritenuto non più valida la graduatoria per il decorso del termine di 6 anni. Il raggruppamento temporaneo di farmacisti, collocato al posto n. 407, si è quindi rivolto con ricorso giurisdizionale al Tar di Bari. Nell’impugnativa e nel corso della discussione il legale leccese ha evidenziato come l’interpretazione della Regione fosse, non solo, in contrasto con la finalità del concorso straordinario per la copertura delle nuove sedi farmaceutiche derivanti dalla riduzione del quorum della popolazione residente, ma, altresì, con la formulazione della legge che impone l’utilizzazione della graduatoria “fino all’esaurimento delle sedi messe a concorso o all’interpello di tutti i candidati in graduatoria”. Solo dopo l’esaurimento di tale procedura può operare il termine di validità della graduatoria riferito alla disponibilità delle sedi resesi vacanti per fatti sopravvenuti (decadenza o rinuncia).
I giudici, con una ordinanza propulsiva, condividendo tale rilievo, hanno invitato la Regione a riconsiderare la propria decisione “restituendo una interpretazione giuridica più consona alla natura ultimativa dell’interpello già indetto” al fine di tutelare l’interesse pretensivo azionato dalla associazione di farmacisti ricorrente.
“Con tale decisione – ha commentato Quinto – tutte le 188 sedi sopravvenute per la riduzione del quorum della popolazione dovranno essere assegnate agli aspiranti collocati in graduatoria del concorso straordinario, fino all’esaurimento.
La Regione potrà quindi adeguarsi alla interpretazione prospettata dal TAR utilizzando la graduatoria esistente, con ciò soddisfacendo l’interesse pubblico alla sollecita copertura delle sedi vacanti nelle province pugliesi.