Verbale per la mancata comunicazione dei dati del conducente? Illegittimo, se hai pagato la sanzione

E’ questo l’importante e innovativo principio con cui il Giudice di Pace di Lecce, Avv. Anna Maria Cosi, con sentenza pubblicata lo scorso 20 febbraio, ha accolto il ricorso proposto da un automobilista salentino

«È illegittimo il verbale elevato per la mancata comunicazione dei dati del conducente se il trasgressore dimostra di aver pagato la sanzione principale».

Tempi duri per quelle amministrazioni che hanno deciso – c’è chi dice con l’unico intento di fare cassa, c’è chi sostiene, invece, con la motivazione sacrosanta di puntare sulla sicurezza stradale – di attivare i photored sulle strade di loro competenza.

Dopo la sentenza del Giudice di Pace di Lecce che in merito al photored di San Cesario ha annullato tutte quelle multe elevate senza la presenza dei vigili urbani accertatori, un altro importante e innovativo principio è stato espresso – sempre dal Giudice di Pace del capoluogo – in merito al ricorso presentato da un automobilista salentino avverso il verbale del Comune di Melpignano.

L’avv. Anna Maria Cosi – nella sua funzione di Giudice di Pace – ha dato ragione ad un automobilista difeso da Alfredo Matranga che si rifiutava di pagare il verbale del Comune di Melpignano di quasi 300,00 euro a causa della mancata comunicazione dei dati del conducente relativamente all’infrazione rilevata con l’autovelox.

«Il ricorrente – scrive il Giudice di Pace – ha pagato la sanzione relativa al verbale principale, così come accertata dalla Polizia Locale ed ha ritenuto in buona fede di aver completamente adempiuto ai suoi obblighi. Va precisato che in tema di accertamento di violazioni al Codice della Strada è stata più volte ribadita la necessità della contestazione immediata della infrazione stessa anche ai fini della identificazione del trasgressore. Dalla documentazione depositata si evince che si tratta di violazione accertata con l’ausilio di apparecchiatura elettronica e senza contestazione immediata. Nel caso di specie non può sanzionarsi quindi il proprietario dell’autovettura per non aver inviato le generalità del conducente del mezzo poiché lo stesso in perfetta buona fede ha pensato di aver adempiuto a tutti gli obblighi con il pagamento della sanzione».

Insomma, per il Comune di Melpignano c’è il rischio di una serie di ricorsi che, se fossero accolti, potrebbero rappresentare più di un problema per le casse di Palazzo di Città.



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