Regolare il provvedimento di aggiudicazione della Asl per la fornitura di un dispositivo medico

Le ditta seconda classificata aveva fatto ricorso al Tar che lo ha respinto. Accolte le tesi degli avvocati di “Via Miglietta” e dell’azienda vincitrice

Con sentenza n. 2 del gennaio, la III Sezione del Tar Lecce, Presidente Enrico d’Arpe, Estensore Vincenza Caldarola, ha ritenuto legittimo il provvedimento di aggiudicazione di un appalto dell’Asl di Lecce, difesa dagli avvocati Francesco G. Romano e Antonio Micolani, per la fornitura di un dispositivo medico da parte della società aggiudicataria, difesa dall’Avvocato Alberto Pepe.

In particolare, “Via Miglietta” aveva bandito e aggiudicato una procedura per la fornitura di un “Sistema per Termoablazione a Radiofrequenza” necessario alle Unità di Endocrinologia e Neuroradiologia del “Vito Fazzi”, stipulando anche il relativo per la fornitura con l’impresa vincitrice.

Tuttavia, la seconda classificata alla gara aveva proposto ricorso ritenendo che il dispositivo medico risultato vincitore non rispettasse i requisiti di minima previsti dal bando e che non fosse stata provata l’equivalenza del prodotto rispetto a quanto indicato nella lex specialis.

Il Tribunale, aderendo alle tesi delle parti resistenti, oltre che alle risultanze della verifica, ha respinto il ricorso ritenendo che l’Asl “Ha fatto buon governo del potere discrezionale di cui è titolare, oltre che del principio di equivalenza, sicuramente invocabile nella specie”. In particolare, il verificatore nominato dal Tar aveva stabilito che il dispositivo de quo rispettasse tutti i requisiti di minima prescritti dal Capitolato tecnico. Inoltre, secondo il Tribunale, la normativa, come interpretata dalla giurisprudenza, “Non consente di escludere un’offerta che presenti caratteristiche funzionalmente paragonabili a quelle richieste dalla Stazione Appaltante, proprio al fine di scongiurare un’illegittima preclusione dell’accesso al mercato con l’introduzione di specifiche tecniche eccessivamente restrittive”.

In definitiva, poiché “La stazione appaltante deve operare il giudizio di equivalenza sulle specifiche tecniche dei prodotti offerti non già attenendosi a riscontri formalistici, ma sulla base di criteri di conformità sostanziale”, deve ritenersi sussistente una sostanziale equivalenza tra il medesimo dispositivo e quello offerto dalla Società ricorrente. Inoltre, la normativa attuale “Non solo non onera i concorrenti di un’apposita formale dichiarazione circa l’equivalenza funzionale del prodotto offerto a quello posto a gara […] ma neppure onera la Commissione di gara di una esplicita dichiarazione a verbale, potendo la stessa effettuare la valutazione di equivalenza anche in forma implicita, ove dalla documentazione tecnica sia desumibile la rispondenza del prodotto al requisito previsto dalla “lex specialis”.

La pronuncia è di particolare rilievo sia poiché, nello specifico, sancisce che il dispositivo medico risultato vincitore era equivalente a quello prescritto in sede di gara ma anche perché ribadisce i principi tesi alla massima partecipazione alla gara anche al fine di evitare il rischio dell’illegittima preclusione al mercato mediante l’introduzione di requisiti eccessivamente restrittivi.