
Il lido attrezzato “Terrazza Io posso” riservato a tutti i portatori di disabilità e ai loro accompagnatori realizzato nel 2023 dall’Amministrazione Comunale di Porto Cesareo, sulla spiaggia centrale dell’abitato tra via Monti e via Pellico resta lì dov’è.
È questo l’esito del giudizio proposto da un gruppo di proprietari di abitazioni prospicenti la spiaggia che si erano opposti all’installazione dell’opera e che hanno visto ora definitivamente rigettato il loro ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce.
L’intervento era stato realizzato dal Comune a seguito dell’ottenimento di un finanziamento regionale di 20mila euro, erogato proprio allo scopo di assicurare la totale accessibilità e fruibilità delle spiagge libere alle persone diversamente abili secondo quanto disposto dalla L.R. n. 48/2018, ed ha registrato vasti consensi per la sua funzione sociale.
La collocazione del chiosco attrezzato e delle pedane era stata contestata fin da subito dai proprietari degli immobili frontistanti che lamentavano una compromissione della vista del mare e la perdita di arieggiamento per l’eccessiva vicinanza ai fabbricati, oltre all’uso improprio della struttura da parte dei fruitori.
Da qui il ricorso al Tar in cui si sosteneva che il lido era stato realizzato in assenza di idoneo parere paesaggistico e senza una preventiva verifica di compatibilità con il Piano delle Coste; inoltre che il sito prescelto non sarebbe di facile accessibilità a differenza di altre possibili alternative localizzative. Il Comune si è costituito in giudizio con l’Avvocato Antonio Quinto evidenziando la sussistenza dell’autorizzazione paesaggistica, tale da coprire proprio la localizzazione prescelta, nonché la perfetta compatibilità dell’opera rispetto alle norme regolamentari di riferimento.

La Prima Sezione, con sentenza n. 1091/2025 (Presidente Giancaspro, Estensore Rossi), ha rigettato il ricorso, accogliendo integralmente le ragioni del Comune ionico. I Giudici Amministrativi hanno evidenziato, in particolare, la coerenza del procedimento e la piena conformità dell’opera al Piano Regionale delle Coste, che pone a carico dei Comuni costieri un vero e proprio obbligo giuridico di rendere fruibili anche ai soggetti diversamente abili le spiagge e gli accessi pubblici al mare. È stata altresì legittimata la collocazione della struttura in forza dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata anche dopo la trasmissione degli elaborati progettuali alla Soprintendenza.
“La pronuncia del Tar – commenta Antonio Quinto – ha portata generale perché conferma che questo tipo di interventi è perfettamente aderente al modello previsto nel Piano Regionale delle Coste in funzione di una generale fruizione del demanio marittimo e che le scelte localizzative dell’Amministrazioni non sono sindacabili se non per errori di fatto e per illogicità, che però nel caso sono stati esclusi dai Giudici. È stata poi esclusa la denunciata violazione delle distanze perché queste strutture attrezzate non sono assoggettate alla disciplina dettata per le nuove costruzioni”.