“L’Avv. Danilo VALENTINO non ha bisogno di presentazioni”, inizia così il nostro articolo, facendo riferimento alla qualità, alla professionalità, ma – soprattutto – alla trasparenza del Centro Studi Valentino, primo (da anni) nel settore della formazione, che, sino ad oggi, non ha deluso le aspettative dei propri clienti.
A rafforzamento di questa tesi, arrivano la sentenza n.18 del 28.12.2022 e la n.22 del 29.12.2022, emesse dall’Adunanza Plenaria, relative alla questione dei titoli conseguiti nei paesi UE, il Consiglio di Stato conferma l’orientamento già consolidato del TAR e dallo stesso Consiglio di Stato negli ultimi anni, sulla validità dei titoli conseguiti all’estero, in virtù della direttiva della Comunità Europea 2013/55/UE, recepita in Italia dal D.Lgs. n.206 del 2007.
La decisione dell’Adunanza plenaria trae origine dalla controversia tra alcuni docenti ed il Ministero dell’istruzione che, ai fini dell’accesso in Italia alla professione di insegnante nella scuola pubblica, aveva negato l’idoneità delle qualifiche dai medesimi ottenute all’estero, nello spazio UE, all’esito della frequenza del corso di formazione professionale post-universitario, in materie psico-pedagogiche ad indirizzo dell’insegnamento.
Il Ministero italiano aveva respinto le domande di riconoscimento, sul presupposto che non era stato dimostrato l’effettivo esercizio della professione di insegnante.
I ricorrenti lamentavano, tuttavia, che non era stata svolta da parte del Ministero italiano alcuna verifica in concreto sui livelli di competenza acquisiti, sulla base della frequenza del corso professionale svolto all’estero.
A questo punto, passiamo la parola agli Avvocati Danilo Valentino e Francesca Andrisano, da sempre specializzati in Diritto Amministrativo ed in particolar modo nel “diritto scolastico”, impegnati costantemente nella tutela dei docenti, con alle spalle importantissime vittorie su ogni fronte nel “mondo scuola”, per meglio comprendere cosa ne pensano delle sentenze della Adunanza Plenaria del 28 e 29.12.2022.
Avv. Valentino, ci può descrivere gentilmente – in maniera sintetica – quali sono state le decisioni del Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, che hanno portato a queste importanti vittorie?
Certamente: “Le note sentenze richiamano quella che è – oramai – giurisprudenza comunitaria che negli ultimi anni è andata via via consolidandosi. In particolare, le sentenze chiariscono che anche in mancanza del titolo di formazione ottenuto presso lo Stato d’origine, l’autorità del Paese ospitante è tenuta ad accertare le competenze professionali comunque risultanti dalla documentazione presentata dall’interessato e a compararle con quella previste dalla legislazione interna per l’accesso alla professione.
Difatti, secondo i Giudici di Palazzo Spada di Roma, anche il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite in ciascun Paese membro dell’Unione europea, attraverso la verifica amministrativa dei titoli di formazione o delle attestazioni di competenza, è funzionale alla circolazione in ambito sovranazionale dei lavoratori e dei servizi, e nello specifico all’accesso alle “professioni regolamentate”; soggette – pertanto – in base alla legislazione nazionale, al possesso di una necessaria qualificazione, in condizioni di parità con i cittadini dello Stato ospitante.
In tale ottica di favore per il lavoratore, deve quindi ritenersi necessaria una verifica in concreto delle competenze professionali comunque acquisite nel Paese d’origine dal richiedente il riconoscimento e della loro idoneità all’accesso alla “professione regolamentata” in quello di destinazione.
Nei procedimenti volti al riconoscimento del titolo conseguito all’estero, il Ministero dell’istruzione dovrà quindi:
In primis: Esaminare l’insieme dei diplomi, dei certificati e altri titoli, posseduti da ciascun interessato (non dunque a prescindere dalle attestazioni rilasciate dalla competente autorità dello Stato d’origine);
In secondo luogo: Effettuare un confronto tra, da un lato, le competenze attestate da tali titoli e da tale esperienza e, dall’altro, le conoscenze e le qualifiche richieste dalla legislazione nazionale, onde accertare se gli interessati abbiano o meno i requisiti per accedere alla “professione regolamentata” di insegnante, eventualmente previa imposizione di misure compensative.”
Queste sentenze, senza ombra di dubbio, rappresentano una svolta per tutti questi docenti, che il Ministero italiano dovrà applicare”.
Avv. Andrisano, ci può illustrare cortesemente quali saranno gli sviluppi a seguito delle Sentenze della Adunanza Plenaria?
“A questo punto, il Ministero italiano dovrà leggere bene le due pronunce e dovrà applicare il contenuto delle stesse, rilasciando – quindi – i decreti di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero. Direi che da qui in avanti non ci sono più scusanti!”.
Ringraziamo sia l’Avv. Danilo Valentino sia l’Avv. Francesca Andrisano, nonché il Centro Studi Valentino, quale Ente di Formazione Professionale e Accademico Accreditato dalla Regione Puglia, come già detto prima, da sempre impegnati nella assistenza e nella tutela dei docenti che studiano per abilitarsi e specializzarsi all’estero, spinti fuori dal sistema formativo e di reclutamento italiano che presenta delle falle importanti.
Ma di questo argomento, dicono gli Avvocati, se ne parlerà in una altra intervista.