Si mette alla guida con la patente revocata, ma non era la prima volta. Denunciato 47enne leccese

L’uomo è stato sorpreso dai Carabinieri di San Donaci aveva ricevuto una contravvenzione nel biennio per una violazione analoga.

I Carabinieri della Stazione di San Donaci, a conclusione di una serie di accertamenti, hanno deferito in stato di libertà per “reiterazione nella guida senza patente” un 47enne originario della provincia di  Lecce.

L’uomo è stato controllato alla guida di una Fiat Punto di proprietà di un conoscente, sprovvisto della patente di guida poiché revocata dalla Prefettura di Brindisi il 29 agosto 2000 e aveva già subito una contravvenzione nel biennio per la stessa violazione, in un’altra circostanza, reiterando  l’infrazione.

Il carattere penale della violazione

Nella situazione appena descritta la guida senza patente, la cui violazione costituisce un illecito depenalizzato, assume invece carattere penale, configurandosi quale fattispecie autonoma di reato alla quale si applica la pena dell’arresto sino a un anno. È questa una delle due ipotesi dell’art. 116 del codice della strada che riveste carattere penale restando esclusa dalla depenalizzazione, poiché è stato accertato un comportamento recidivo nel biennio.

Le sanzioni dell’art. 116

In tutte le ipotesi che assumono carattere penale per la reiterazione dell’illecito depenalizzato, in luogo del fermo amministrativo del veicolo, solo nel caso in cui appartenga al contravventore, trova applicazione la sanzione accessoria della confisca, che è l’acquisizione coattiva da parte della Pubblica Amministrazione di determinati beni, nei confronti di chi ha commesso il reato, o che sono serviti, o furono destinati a commettere il reato.

La seconda ipotesi dell’art. 116 che riveste carattere penale concerne la guida senza patente o con patente negata, sospesa o revocata a persona sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione.

Nell’ipotesi in cui il veicolo con cui è stato commesso il reato, non appartenga all’indagato, è affidato al proprietario che risponderà di “incauto affidamento”, poiché lo ha affidato o ne ha consentito la guida a persona che non ha conseguito la corrispondente patente di guida.



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