“Notte di San Rocco” di Torrepaduli, due assoluzioni al termine del processo

Il processo sulla presunta truffa per ottenere finanziamenti pubblici per la “Notte di San Rocco” di Torrepaduli si conclude con due assoluzioni.

Il giudice Marco Marangio Mauro, nelle scorse ore, ha assolto con formula piena “perché il fatto non sussiste”: Pasquale Luigi Gaetani, 64enne di Ruffano, ex assessore provinciale, nonché presidente della “Fondazione Notte di San Rocco-pizzica, tamburello, scherma in ronda” e la componente del consiglio di amministrazione, Maria Ester Cardigliano, 44enne di Ruffano. Non luogo a procedere per “Fondazione Notte di San Rocco di Torrepaduli”, perché già giudicata in un altro procedimento.

Per conoscere le motivazioni della sentenza occorrerà attendere i prossimi 90 giorni.

Va detto che nel giugno del 2021, il gup Marcello Rizzo, al termine dell’udienza preliminare, aveva prosciolto tutti gli imputati, tra cui anche Anna Tommasina Viva, 56enne di Ruffano, dall’accusa di abuso d’ufficio, “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato“. E aveva dichiarato estinti per prescrizione altri due episodi di truffa.

Inoltre, nel dicembre del 2023, i giudici della seconda sezione collegiale (presidente Pietro Baffa), avevano assolto Cesare Vernaleone, 61enne leccese, titolare dell’omonima impresa individuale “Vernaleone Cesare-La notizia” con formula piena, perché il fatto non sussiste, Cesare Vernaleone rispondeva delle ipotesi di reato di abuso d’ufficio e truffa, ma il gup Giulia Proto, lo aveva già prosciolto per alcuni episodi risalenti al 2013 ed al 2014, per intervenuta prescrizione.

Gli imputati sono assistiti dagli avvocati: Francesco Vergine, Luigi, Alberto ed Arcangelo Corvaglia, Sabrina Conte e Carlo Viva.

L’inchiesta

Secondo l’accusa rappresentata dal pm Francesca Miglietta, il Presidente Gaetani, attraverso la Fondazione, avrebbe beneficiato complessivamente, tra il 2013 e il 2016, di finanziamenti pubblici per circa 155mila euro, utilizzando come giustificativi di spese, le fatture fittizie della ditta “Vernaleone Cesare-La notizia”.
Non solo, poiché secondo l’accusa, nel 2014, la Fondazione avrebbe ottenuto illecitamente, il sostegno economico per il valore di 30mila euro, dal Consiglio Universitario Interprovinciale Salentino.
Come detto al termine del processo, sono cadute tutte le accuse a carico degli imputati.

Il sequestro

Nel giugno del 2018, il gip Vincenzo Brancato con apposito decreto, ha disposto il sequestro per equivalente di 155mila euro, nei confronti di Pasquale Luigi Gaetani e la misura cautelare della sanzione interdittiva per la Fondazione, consistente nell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, e della revoca di quelli già concessi, per la durata di un anno (da parte del Comune di Ruffano e della Regione Puglia).

Successivamente, il Riesame ha accolto l’istanza presentata dall’avvocato Luigi Corvaglia, disponendo la restituzione dei beni e l’annullamento della misura.

Le indagini hanno preso il via, dagli esposti presentati nel 2014 dal vice presidente della “Fondazione Notte di San Rocco-Pizzica, Tamburello, Scherma in ronda”, Luigi Frisullo, e dai consiglieri Antonio Morello e Francesco Romano. Sono tutti difesi dall’avvocato Giancarlo Sparascio.

Le precisazioni dell’avvocato Sparascio

Come afferma in una nota l’avvocato Giancarlo Sparascio, nelle vesti di difensore degli originari querelanti, a margine della sentenza: “Il recente quanto prevedibile esito assolutorio del processo penale originato dalle vicende che hanno interessato dieci anni addietro le Fondazioni “Notte di San Rocco” e “Notte di San Rocco di Torrepaduli”, sulle quali intervengo a titolo personale, impone doverose precisazioni orientate da un’ineludibile esigenza di verità nei confronti di quanti ne abbiano seguito gli sviluppi, affinché sia conseguita una compiuta conoscenza del complessivo contesto, connotato da ritardi ed imprecisioni procedurali in alcun modo imputabili alle persone offese querelanti, causati anche da chi (gruppi politici del territorio), per finalità di strumentalizzazione, produsse nello stesso fascicolo esposti che servirono solo a ritardare le indagini, non avendo alcuna attinenza con quanto originariamente denunciato, che non ho alcuna remora a rassegnare in sequenza temporale per come evincibili dagli atti e dai provvedimenti intervenuti. Nell’ottobre 2014, ad integrazione di una prima denuncia del luglio dello stesso anno, fu depositata una denuncia – querela nei riguardi del vertice delle Fondazioni nonché di dirigenti ed esponenti della Provincia di Lecce dell’epoca per i reati in concorso di abuso di ufficio e truffa aggravata finalizzata al conseguimento di pubbliche erogazioni quanto ai contributi di 50.000, 00 Euro ciascuno concessi nel 2013 e nel 2014: il primo volto a sovvenzionare una Fondazione priva del riconoscimento della personalità giuridica (circostanza confermata dalla Prefettura di Lecce), con risorse pubbliche destinate pertanto a coprire spese contratte a titolo personale da parte di un assessore provinciale del periodo; il secondo, stanziato in bilancio a favore della Fondazione originaria, ed invece bonificato sulle coordinate bancarie di una seconda Fondazione quasi omonima della prima, priva anch’essa dei relativi requisiti. Nell’ottobre 2016, decorsi due anni dal deposito delle denunce su fatti meritevoli di indagine e non necessitanti alcun complesso accertamento tecnico – giuridico emergendone l’illiceità, a parere dei querelanti, in via documentale, produssi un’istanza di avocazione delle indagini presso la Procura Generale; alla fine di giugno del 2018, a distanza di quasi quattro anni dalle denunzie, fu disposto un sequestro preventivo nonché applicata una misura interdittiva alla seconda Fondazione, provvedimenti entrambi annullati dal Riesame nel luglio 2018 dacché, quanto al sequestro, era oramai trascorso il termine massimo di durata delle indagini preliminari (da svolgersi da parte della Procura), con conseguente inutilizzabilità degli atti successivamente compiuti, mentre, quanto all’interdittiva, per l’applicazione della stessa senza la previa fissazione, da parte del Gip, della necessaria udienza camerale prevista dal d.lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità delle persone giuridiche discendente da reato.

E continua il legale: “Nel febbraio 2020, dopo cinque anni e mezzo, fu notificato l’avviso di concluse indagini cui, a fine dicembre 2020, seguì la formulazione della richiesta di rinvio a giudizio da parte del Pubblico Ministero, con fissazione dell’udienza preliminare il 3 marzo 2021: sennonché, in occasione di tale udienza preliminare, il Giudice dispose il differimento al 16 giugno 2021 perché a richiesta di rinvio a giudizio del Pubblico Ministero acclusa al decreto di fissazione di udienza era contenuta in un documento quasi completamente illeggibile nella relativa scansione (da parte delle segreterie). In esito all’udienza preliminare del 16 giugno 2021, il Giudice dichiarò infine il non luogo a procedere per i reati di truffa aggravata finalizzata al conseguimento di pubbliche erogazioni quanto al 2013 (per 50.000, 00 Euro) ed al 2014 (per ulteriori 50.000, 00 Euro), vale a dire proprio in relazione agli episodi unicamente denunciati nell’interesse dei querelanti originari tra luglio ed ottobre del 2014, perché oramai ESTINTI PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE, avendo il Giudice ritenuto essere trascorso il tempo massimo per la celebrazione del processo: nel caso di specie, la prescrizione è maturata già in sede di udienza preliminare, addirittura prima dell’inizio del dibattimento, quale emanazione del sacrosanto diritto degli imputati ad essere giudicati in tempi ragionevoli. Pertanto, essendo stata dichiarata l’estinzione per intervenuta prescrizione dei reati unicamente oggetto di denuncia da parte degli originari querelanti, ritenni completamente inutile la costituzione di parte civile: il processo è proseguito infatti in relazione ad annualità (2015 e 2016) e contestazioni che non sono mai state oggetto di denuncia da parte dei querelanti da me assistiti, relativamente alle quali, come prevedibile, è intervenuta sentenza di assoluzione; del pari prevedibile la declaratoria di non luogo a procedere in sede di udienza preliminare per la contestazione di abuso d’ufficio avanzata nei confronti di persone che di tanto non sono mai state denunciate, atteso che negli atti di denuncia – querela e, soprattutto, nelle plurime memorie depositate in Procura nel 2015, l’ipotesi dell’abuso d’ufficio è stata diretta nei confronti di dirigenti della Provincia di Lecce, mai attinti dalle imputazioni, in relazione all’erogazione degli stessi contributi per le sole annualità 2013 e 2014, condotte, nondimeno e come riferito, cadute in prescrizione. E conclude il legale: “Tanto altresì per significare come i noti problemi strutturali della giustizia italiana, in termini di eccessivo carico giudiziario e carenza di organico, mai realmente affrontati da nessun Governo, finiscano per frustare irrimediabilmente i diritti delle persone offese”.