Federaziende e Federdipendenti lanciano la costituzione della Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione

Giovedì 23 marzo doppio appuntamento: conferenza stampa alle ore 10.00 nella Sala Conferenze di Federaziende in Via Cagliari 4 a Carmiano e webinar formativo gratuito con rilascio di attestato di frequenza alle ore 17.00.

Previste dal Codice di Procedura Civile del nostro ordinamento giuridico, alle Commissioni Paritetiche di Conciliazione sono demandate le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e della contrattazione territoriale o aziendale comunque riguardante i rapporti di lavoro. Un modo, insomma, più vicino ai lavoraotri e alle imprese per stemperare le tensioni che inevitabilmente sorgono in ogni controversia, soprattutto in fasi come quelle che stiamo vivendo in cui il lavoro è un bene da tutelare ad ogni costo.

Federaziende, la Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese, dei Lavoratori Autonomi e dei Pensionati e Federdipendenti sono pronte per la costituzione della Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione che sarà presentata giovedì 23 marzo 2023 in occasione di una conferenza stampa alle ore 10.00 nella Sala Conferenze di Federaziende in Via Cagliari 4, a Carmiano.

Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione, come è composta

La Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione sarà composta:

per i datori di lavoro: da 1 membro effettivo più 1 membro supplente nominati da Federaziende;

per i lavoratori: da 1 membro effettivo più un membro supplente nominati da Federdipendenti.

Alla Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione saranno demandate, secondo quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, le controversie individuali singole o plurime. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’applicazione di una sanzione disciplinare, fatta eccezione per il licenziamento disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura. La Commissione sarà competente anche per le controversie relative a licenziamenti individuali, di cui alla legge 15 luglio 1966, n.604, ed alla legge 20 maggio 1970, n.300, come modificate dalla Legge 11 maggio 1990, n. 108.

Come si attiva la Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione

La parte interessata alla definizione della controversia potrà chiedere il tentativo di conciliazione alla Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione:

  • tramite l’organizzazione sindacale Federdipendenti e proprie articolazioni territoriali o tramite l’organizzazione datoriale Federaziende e proprie articolazioni territoriali;
  • tramite un legale, un consulente del lavoro, un dottore commercialista o altro professionista di fiducia convenzionato con Federaziende e/o Federdipendenti.

La richiesta di convocazione dovrà essere presentata alla Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione mediante invio di pec a:  [email protected].

L’azienda e/o il lavoratore dipendente potranno farsi assistere in Commissione da un legale di fiducia.

La convocazione dovrà contenere le generalità delle parti interessate e la natura della controversia in oggetto. Gli attori della Commissione di conciliazione e i soggetti convenzionati per lo sviluppo calcoli utilizzeranno il Software iQvertenze che verrà concesso in dotazione gratuita alle articolazioni territoriali di Federaziende e Federdipendenti e ai professionisti convenzionati.

Ricevuta la richiesta di convocazione, la Segreteria della Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione provvederà, non oltre i 20 giorni successivi, alla convocazione delle parti, fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione.

Il tentativo di conciliazione: termini temporali

Il tentativo di conciliazione sarà espletato entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta. Tale termine potrà essere superato su richiesta congiunta delle parti interessate. Le parti, personalmente o per il tramite di chi le rappresenta, potranno richiedere, con qualsiasi mezzo che garantisca la ricezione dello stesso, un rinvio congiunto della convocazione. Il rinvio verrà concesso, a condizione che le due parti siano concordi; in tal caso la Segreteria della Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione provvederà a comunicare la nuova data di convocazione con idoneo strumento. Le parti, di comune accordo, potranno far pervenire alla Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione la comunicazione di rinuncia alla convocazione, con gli stessi mezzi usati per la richiesta.

La Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione esperirà il tentativo di conciliazione in sede sindacale ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. come modificati dalla legge n. 533/73 e dai decreti legislativi n. 80/98 e n. 387/96 e da ultimo dalla legge 183/2010.

Il verbale di conciliazione

Il verbale di conciliazione sarà redatto in originale in 3 copie: due per le parti e una per la Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione. Il verbale di conciliazione dovrà essere redatto in originale in 4 copie nel caso in cui le parti convengano una rateizzazione dell’importo concordato o sia richiesto il deposito in ITL. Il verbale sarà sottoscritto dalle parti interessate e dai componenti la Commissione.

Il verbale, dovrà contenere:

  • luogo e data della riunione;
  • nomi dei componenti la Commissione, le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
  • presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate tramite delega. Alla delega occorrerà allegare il documento di identità del delegato e del delegante;
  • oggetto della controversia;
  • richiamo al contratto collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata.

In caso di mancato accordo verrà redatto un apposito verbale. Nel caso di mancata comparizione di una delle parti, ovvero oltre i 20 minuti dall’orario di convocazione, la Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione rilascerà alla parte presente, apposito verbale. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, potranno richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa, in data concordata con la Segreteria, anche in deroga alla periodicità di cui all’articolo successivo, ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. in sede di Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione.

Dove si svolgerà il tentativo di conciliazione

L’esperimento del tentativo di conciliazione e l’attività di conciliazione si svolgeranno a Carmiano, in Via Leverano 78/B.

Webinar

Giovedì 23 marzo, dopo la conferenza stampa delle 10.00, in cui sarà presentata la Commissione Paritetitca Territoriale di Conciliazione, alle 17.00 tutto pronto per l’organizzazione di un webinar formativo gratuito con rilascio di attestato di frequenza. I Dottori Commercialisti, i Consulenti del Lavoro e i Tributaristi che seguiranno il webinar e che otterranno l’attestato di frequenza potranno stipulare un rapporto di collaborazione con la commissione. Con il webinar le parti sociali costituenti la Commissione cercheranno di far comprendere il meccanismo di funzionamento della Commissione. Per partecipare alla conferenza stampa e/o all’evento occorrerà registrarsi dal link pubblicato sul sito istituzionale di Federaziende o di Federdipendenti.

Info

Per ogni informazione è possibile contattare il numero di telefono 0832.606488.



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