Estimi catastali a Lecce, salvo solo chi ha fatto ricorso. La sentenza del Consiglio di Stato

Inevitabili gli effetti negativi sia per l’Ente pubblico che per i cittadini. Ecco che la responsabilità ricade sulla prima Giunta Perrone.

Il comune di Lecce

Cala il sipario sulla annosa vicenda del riclassamento delle rendite catastali operata dall’Agenzia del Territorio su richiesta della Giunta Comunale di Lecce per mezzo delle due ben note delibere del 2010. A mettere la parola fine è la sentenza del Consiglio di Stato.

Si salva solo chi ha opposto ricorso agli atti dinanzi alla Commissione Tributaria, ovvero avverso l’avviso di accertamento relativo alla revisione del classamento e delle rendite catastali delle unità immobiliari ricadenti nelle microzone nn. 1 e 2 del Comune di Lecce.

Per chi, invece, non scelse la via del ricorso è stato consolidato il nuovo e maggiore classamento, “non prevedendo la sentenza del Consiglio di Stato quell’effetto erga omnes che molti si aspettavano e che pure le associazioni avevano provato a sostenere” spiegano Adusbef , Codacons e Adoc.

“Chi vince e chi perde? I circa 7000 cittadini che prudentemente, anche con l’ausilio delle associazioni dei consumatori, si assunsero l’onere di impugnare gli avvisi di accertamento hanno visto e stanno vedendo annullarsi il classamento illegittimo con le sentenze della Cassazione. Coloro che invece rimasero alla finestra, aspettando gli eventi, sono oggi tra i delusi”.

Su circa 56000 avvisi notificati solo il 12% circa dei cittadini fece impugnazione. Gli altri hanno subìto un danno. Lo subiscono i proprietari di seconde case e di locali commerciali, che vedranno cristallizzarsi il nuovo classamento, mentre per i proprietari di prime case, anche se non hanno opposto ricorso, l’aggravio di costi non c’è nell’immediato.

Al momento di una eventuale rivendita degli immobili, tuttavia, gli acquirenti pagheranno una maggiore imposta dovuta al valore più alto presente in catasto.

L’Amministrazione Comunale del 2010, con le citate delibere e con il loro mancato annullamento, ha prodotto un danno per i cittadini in quanto, esclusi i ricorrenti, questi hanno visto indiscriminatamente aumentare la rendita dei propri immobili mediamente nell’ordine del 20% – spiegano le associazioni dei consumatori – Inoltre, l’operazione del riclassamento ha prodotto minori entrate per il Comune che invece erano state preventivate, ma ovviamente non più realizzabili”.

A commentare anche lo Sportello dei Diritti. “A questo punto, mentre circa 7.000 contribuenti, così come consigliato dall’avvocato Maurizio Villani sin dall’inizio della vicenda, impugnavano gli avvisi notificati innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, con giudizi che sono giunti in Cassazione e hanno visto i contribuenti vittoriosi in tutti i tre gradi, con altresì la condanna dell’Agenzia del Territorio al pagamento delle spese di lite, tutti i restanti contribuenti, che non hanno impugnato tempestivamente l’avviso di accertamento innanzi al giudice tributario, sono rimasti in attesa e fiduciosi del giudizio intrapreso da un contribuente e dalle Associazioni di categoria Adusbef Puglia e Adoc Provinciale di Lecce presentato innanzi al giudice amministrativo”.

E mentre il TAR accoglieva le tesi dei ricorrenti, riconoscendo la lesività degli atti generali impugnati, il Consiglio di Stato ha accolto il gravame presentato dall’Agenzia delle Entrate e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze dichiarando irricevibile il ricorso proposto innanzi al Tar e ritenendo decadute le parti dalla proposizione dello stesso.

La mancata tempestiva impugnazione degli atti generali ha, pertanto, compromesso l’intera vicenda processuale.

Inevitabili ripercussioni sia sui contribuenti che sugli enti pubblici

Riguardo ai contribuenti coloro che hanno proposto tempestivo ricorso innanzi alla CTP di Lecce hanno visto accolte le proprie tesi, per cui per essi vale l’applicazione della vecchia rendita oltre al rimborso delle spese di lite; per chi non ha presentato tempestivo ricorso vale la nuova rendita; per chi si è fidato del ricorso delle Associazioni innanzi al giudice amministrativo vale, altresì, la nuova rendita.

L’Agenzia del Territorio – spiegano dallo Sportello dei diritti – ha creato un danno erariale, in considerazione del fatto che è stata condannata alle spese di giudizio e dovrà rendere conto di tutto ciò innanzi alla Corte dei Conti; il Comune di Lecce, deliberando dapprima gli aumenti del classamento e delle rendite e, successivamente, insinuandosi nel giudizio amministrativo innanzi al Consiglio di Stato accanto alle Associazioni di categoria e chiedendo il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha assunto un comportamento contraddittorio, ingenerando disorientamento nei cittadini che si sono illusi di poter vedere accolte le loro pretese.

“Appare evidente, pertanto, come l’unica soluzione, sin dall’inizio, come più volte da me suggerito – rileva l’avvocato Maurizio Villani – era quella di impugnare entro sessanta giorni gli avvisi di accertamento catastali innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce per evitare la definitività degli stessi e la perdita di tempo».

Per il presidente Giovanni D’Agata “con la sentenza in questione viene sancita definitivamente la responsabilità politica della prima amministrazione ‘Perrone’ che diede l’input all’avvio della revisione del classamento e delle rendite delle unità immobiliari presenti nelle microzone. Una procedura dichiarata paradossalmente illegittima finanche dalla Cassazione per i contribuenti ricorrenti ai singoli atti di accertamento, ma non per quelli che sono rimasti inerti e che dovranno subire passivamente le conseguenze di una scelta amministrativa del Comune di Lecce e dell’allora governo cittadino guidato dal sindaco Paolo Perrone, infausta e per l’appunto, contraria alla legge”.



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