Con sentenza pubblicata la scorsa settimana, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce Michele Toriello ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell’amministratore della ditta Ciullo Restauri in relazione alle vicende relative ai lavori di ristrutturazione dell’Asilo Nido comunale di via Dante.
La pubblica accusa aveva richiesto il rinvio a giudizio di Rocco Ciullo per una presunta violazione della disciplina del subappalto. La tesi era che, nell’ambito dell’esecuzione dell’appalto pubblico, una parte dei lavori sarebbero stati eseguiti da altra impresa, che non aveva partecipato alla gara, senza acquisire la prescritta autorizzazione dalla stazione appaltante.
Il Gip ha invece condiviso le tesi dell’Avv. Luigi Quinto, difensore dell’imprenditore, che ha dimostrato come quei lavori non rientrassero nella definizione di subappalto secondo la disciplina del Codice dei Contratti pubblici. Questo perché il loro importo era inferiore al doppio limite imposto dall’art. 105 del Codice, il quale stabilisce che il subappalto si configura solo qualora i lavori affidati a terzi superano il 2% del valore del contratto ovvero l’importo di 100mila euro. Al di sotto di tali valori non è richiesta l’autorizzazione della stazione appaltante, ma è sufficiente una semplice comunicazione.
Il Tribunale ha emesso sentenza di non luogo a procedere sul rilievo che “L’affidamento ad altra società dei soli lavori di rimozione intonaci non ha comportato il superamento delle soglie sopra indicate. In presenza di un subcontratto non qualificabile come subappalto sussisteva in capo alla Ciullo Restauri un semplice obbligo di comunicazione alla stazione appaltante, adempiuto con nota del 29 aprile 2019”.