Ferito al volto in seguito alla rottura della vetrata, scuola e Provincia condannate a risarcire un alunno

I fatti alcuni anni fa in un istituto secondario di Lecce durante un forte temporale. Nei giorni scorsi la sentenza della Corte di Appello del capoluogo.

“La sentenza in oggetto assume particolare interesse, in quanto testimonia l’inadeguatezza del patrimonio edilizio scolastico del nostro territorio e la necessità che venga con urgenza sottoposto a revisione, con il concorso degli enti pubblici interessati, al fine di adeguarlo alla normativa vigente che persegue l’obiettivo di scongiurare il verificarsi di eventi dannosi per la salute degli studenti e dei lavoratori, nonché il carattere urgente ed imprescindibile della divulgazione, anche mediante appositi corsi, di tutte le norme relative alla sicurezza negli ambienti scolastici”, con queste parole, l’Avvocato Luigi Quinto, commenta la sentenza di alcuni giorni fa, con la quale la Corte d’Appello Civile di Lecce (presidente Riccardo Mele, estensore Carolina Elia), ha condannato il Ministero dell’Istruzione e la Provincia di Lecce al risarcimento dei danni fisici subiti da un alunno in orario scolastico, per omessa vigilanza e per inosservanza della normativa antinfortunistica e di sicurezza negli ambienti scolastici.

I fatti

Alcuni anni fa, nel corso di un forte temporale, in un istituto di istruzione secondaria di Lecce, il personale scolastico aveva disposto la evacuazione delle aule, conducendo gli studenti nell’atrio posto al piano terra, facendoli sostare nei pressi della porta di ingresso, priva dei dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa, non essendo dotata delle chiusure a molla e di vetri antisfondamento.

A causa di una improvvisa raffica di vento, il portone si era chiuso violentemente, causando la rottura della vetrata, i cui frammenti avevano colpito sul volto uno degli alunni, provocandogli gravi ferite e pregiudizi di natura estetica.

Il primo ricorso al Tribunale

A fronte del rifiuto dell’istituto scolastico e della compagnia assicurativa di pagare i danni prodotti dall’evento, i genitori dell’alunno, all’epoca minorenne, si sono rivolti al Tribunale Civile, che aveva rigettato la richiesta di risarcimento, sostenendo che la fattispecie rientrasse nell’ipotesi del caso fortuito, in quanto il carattere eccezionale e imprevedibile del forte temporale abbattutosi quel giorno sulla città di Lecce, avrebbe interrotto il nesso di causalità tra il comportamento del personale scolastico e l’evento dannoso.

La sentenza della Corte di Appello

Di tutt’altro avviso la Corte d’Appello del capoluogo – a cui si sono rivolti gli interessati con l’Avvocato Luigi Quinto – che ha accolto la domanda di risarcimento danni dei genitori del ragazzo, chiarendo, per un verso, che si deve ritenere sussistente la colpa per omessa vigilanza del personale docente e non docente della scuola per non aver adottato le misure comportamentali idonee a scongiurare l’insorgere di simili danni e per aver fatto sostare gli alunni in un luogo non sicuro, e, per altro verso, che la mancata rispondenza dell’edificio ai requisiti di sicurezza dettati dalla normativa relativa ai luoghi di lavoro, che trova applicazione anche agli ambienti scolastici, configura un ulteriore comportamento omissivo, addebitabile sia all’istituzione scolastica che all’amministrazione provinciale, proprietaria degli immobili, entrambe condannate in via solidale al risarcimento dei danni in favore dell’alunno e dei suoi genitori, con le maggiorazione di legge ed il pagamento delle spese processuali.



In questo articolo: